Cassazione Civile, Sentenza n. 15087/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La controversia verteva sulla legittimità di utilizzare, per la copertura di perdite d'esercizio e quindi per rendere possibile la distribuzione di dividendi, la riserva "non distribuibile" formata per effetto della valutazione delle partecipazioni con il criterio del patrimonio netto ex art. 2426, comma 1, n. 4 c.c. La società sosteneva che il criterio alternativo del patrimonio netto è previsto dalla legge e che la riserva così formata era comunque utilizzabile per coprire perdite (e, a suo dire, vi erano in bilancio altre riserve distribuibili per C 8.740.305,50). La questione procedurale ha coinvolto anche accertamenti peritali (c.t.u.) e una precedente sentenza non definitiva che aveva ritenuto illegittima la destinazione a copertura delle perdite di una riserva da plusvalenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi della società (riuniti) confermando il principio espresso dalla Corte d'appello: la riserva derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto è una riserva non distribuibile e rappresenta plusvalenza non realizzata. Può essere imputata a copertura delle perdite solo dopo che siano state esaurite tutte le altre riserve effettivamente disponibili (inclusa la riserva legale, secondo l'ordine di progressiva indisponibilità), e comunque non può legittimare la distribuzione di utili in presenza di perdite salvo il rispetto di tale regola. Ne è conseguito che la deliberazione assembleare di distribuzione dei dividendi risultava invalida per violazione dell'art. 2433, comma 3 c.c. La società è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 2426, comma 1, n. 4, c.c.
"per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime..."; "le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile"
La Corte interpreta la norma come autorizzazione a valutare le partecipazioni con il metodo del patrimonio netto e a iscrivere le plusvalenze in una riserva non distribuibile: tale riserva rappresenta plusvalenza non realizzata e può essere usata per coprire perdite solo dopo l'esaurimento delle riserve più liberamente disponibili (ordine progressivo di utilizzo delle voci del patrimonio netto).
"fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente"
Impedisce la distribuzione di utili in presenza di perdite fino alla reintegrazione o riduzione del capitale: la Corte l'ha applicata per dichiarare invalida la delibera di distribuzione di dividendi posta in essere nonostante perdite non coperte secondo le regole di disponibilità delle riserve.
Richiama i principi di chiarezza, verità e correttezza nella redazione del bilancio; la Corte sottolinea che le scelte tecniche di valutazione sono ammesse ma devono rispettare le norme civilistiche e le cautele prudenziali.
art. 2425 c.c. (lett. D, n. 18)
La norma sulle rettifiche di valore delle attività finanziarie è richiamata per argomentare che esistono disposizioni che regolano il transito di plusvalenze in conto economico, ma tali plusvalenze richiedono cautele e precise regole di destinazione.
principio contabile n. 21 (OIC)
Il principio, riconosciuto dalla Corte come fonte tecnica di riferimento (e valorizzato dall'art. 9-bis d.lgs. 38/2005), prescrive modalità di iscrizione e informativa per il metodo del patrimonio netto; la Corte ritiene che i principi contabili vincolano la redazione del bilancio e si collocano nell'orbita delle regole giuridiche da rispettare.
d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, art. 6
Normativa richiamata come esempio di disciplina che, in caso di applicazione degli IAS/IFRS, prevede riserve non distribuibili e regole specifiche per l'utilizzo delle riserve iscritte per plusvalenze da valutazione; conferma l'orientamento prudenziale circa l'utilizzo di tali riserve.
Discipline sulla riduzione del capitale per perdite; la Corte riporta che le perdite rilevanti si valutano al netto delle riserve e che l'utilizzo delle riserve influenza l'obbligo di intervento sul capitale sociale.
Richiama la disciplina procedurale sulla proposizione del ricorso per cassazione contro sentenze non definitive con riserva, utile alla valutazione dell'ammissibilità del ricorso contro la sentenza non definitiva nel caso in esame.
Norma sull'istituto della riunione di procedimenti connessi: la Corte l'ha applicata per riunire i due giudizi relativi allo stesso bilancio.
Richiamate in relazione alla correzione del dispositivo della sentenza e ai termini di impugnazione delle parti corrette da ordinanza di correzione; la Corte ha applicato il principio che l'impugnazione può essere proposta entro un anno dalla pubblicazione dell'ordinanza correttiva quando questa elimina un'obiettiva ambiguità.
Massime di principio
- La riserva formata per effetto dell'applicazione del criterio del patrimonio netto è una riserva non distribuibile perché rappresenta plusvalenza non realizzata; può essere utilizzata per coprire perdite solo dopo l'esaurimento di tutte le riserve distribuibili (e della riserva legale, se prevista).
- La scelta fra criteri di valutazione (costo storico vs. patrimonio netto/fair value) è consentita, ma le scelte tecniche devono rispettare le regole civilistiche e le cautele prudenziali imposte dalla legge e dai principi contabili.
- Non è ammissibile utilizzare riserve derivanti da plusvalenze non realizzate per giustificare la distribuzione di utili se esistono ancora riserve più liberamente disponibili: il rispetto dell'ordine di utilizzo delle voci del patrimonio netto è obbligatorio a tutela dei creditori.
- Un consulente tecnico d'ufficio (c.t.u.) non può sovvertire un principio giurisdizionale già accertato: le risultanze peritali sono valutabili ma non prevalgono su statuizioni di diritto che dichiarino l'illegittimità dell'operazione.
- Sul piano processuale, la correzione del dispositivo di una sentenza può estendere o riaprire i termini di impugnazione per le parti per le parti della decisione effettivamente corrette, quando prima sussisteva un'obiettiva ambiguità.
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