Cassazione Civile, Sentenza n. 15124/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza n. 1268/2015 della CTR di Torino che aveva confermato il diniego (silenzio-rifiuto) dell'Amministrazione finanziaria al rimborso della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile per gli anni 2008-2011, relativa all'impiego di apparecchi terminali ai sensi dell'art. 21, lett. B, della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
La decisione
La ricorrente ha dichiarato rinuncia al ricorso per cassazione, con adesione dell'Agenzia delle Entrate; la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese processuali in quanto l'adesione dell'ente finanziario alla rinuncia dispensa dalla pronuncia sulle spese (art. 391, 4° comma c.p.c.). Inoltre, è stato confermato il principio secondo cui l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dalla L. n. 228/2012) non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (tariffa)
Norma sostanziale richiamata nel motivo di impugnazione: riguarda la disciplina della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile per gli apparecchi terminali; la CTR aveva ritenuto legittimo il diniego del rimborso sulla base di questa disciplina.
L'art. 390-391 c.p.c. consentono la rinuncia al giudizio e disciplinano l'estinzione del processo: la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio e, se l'altra parte vi aderisce, esonera la corte dalla statuizione sulle spese (art. 391, 4° comma).
art. 13, comma 1‑quater (introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012)
La disposizione prevede un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente in Cassazione; la Corte ha interpretato, in linea con precedente giurisprudenza, che tale misura non si applica nei casi di rinuncia al ricorso, essendo volta ai soli casi tipici di rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo: bisogna valutare se è l'opzione migliore quando le parti intendono porre fine alla lite senza pronuncia sul merito.
- Se la controparte aderisce alla rinuncia, il giudice non pronuncia sulle spese processuali (spese compensate); è quindi opportuno ottenere l'adesione per evitare oneri di decisione sulle spese.
- La rinuncia evita l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 115/2002, che si applica esclusivamente nei casi di rigetto o di declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
- La rinuncia deve essere formalmente sottoscritta da chi ha potere di rappresentanza (procura speciale o poteri equipollenti) e, se il provvedimento di chiusura è adottato dopo udienza pubblica, l'estinzione va dichiarata con sentenza.
- L'estinzione per rinuncia non comporta una pronuncia sul merito della controversia: la decisione impugnata rimane in vigore e la questione sostanziale non viene riesaminata dalla Corte di cassazione.
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