Cassazione Penale, Ordinanza n. 18743/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la sua responsabilità per due episodi di reati in materia di stupefacenti, censurando un unico motivo di violazione di legge penale sostanziale e processuale e di vizio di motivazione. Il ricorso sosteneva, in sostanza, che la motivazione fosse carente e che la decisione di merito avesse erroneamente valutato le risultanze processuali quanto ai capi 47 e 48 dell'imputazione. La difesa ha insistito per l'ammissibilità e per l'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure riproducessero doglianze già formulate in appello e già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, e che in realtà mirassero a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva indicato plurimi elementi fattuali idonei a sostenere la responsabilità dell'imputato: per il capo 47 la tipologia della sostanza, il residuo ponderale di 100 grammi e la destinazione allo spaccio; per il capo 48 il contenuto delle intercettazioni, ritenute compatibili con la detenzione e l'esibizione di stupefacente a fini di spaccio. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stata applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
la detenzione della sostanza, valutata insieme agli elementi oggettivi e probatori richiamati dalla Corte territoriale, è stata ricondotta alla fattispecie di detenzione finalizzata allo spaccio.
non citato
il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché tendeva a sollecitare una rivalutazione del merito e non denunciava un vizio scrutinabile in cassazione nei termini richiesti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il vizio di motivazione o la violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze probatorie, né contrapporre una diversa lettura, pur plausibile, dei dati di fatto a quella compiuta dai giudici di merito.
- Quando la motivazione di merito individua plurimi elementi convergenti sulla destinazione della sostanza al mercato dello spaccio, la contestazione in cassazione deve misurarsi con tale apparato argomentativo e non può limitarsi a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti.
- In tema di stupefacenti, la qualificazione della condotta come detenzione ai fini di spaccio può essere desunta da elementi sintomatici quali la tipologia della sostanza, la quantità residua, le intercettazioni e ogni altro dato oggettivo incompatibile con finalità lecite o personali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18663/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18668/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18669/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18671/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18672/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18673/2026 del 25/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →