Cassazione Penale, Sentenza n. 29030/2022 del 22/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva ritenuto responsabile del reato di furto di energia elettrica con aggravante della violenza sulle cose e del mezzo fraudolento, contestando la mancata motivazione circa il rigetto della circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 62 n. 6 c.p. (riparazione del danno). Sannino sosteneva di aver definito prima del giudizio un piano di rateizzazione con Enel Energia per un importo di euro 28.347,47 e aveva chiesto il riconoscimento dell'attenuante per riparazione del danno; riteneva che l'omissione di argomentazione da parte dei giudici sull'esclusione del beneficio fosse determinante, poiché il riconoscimento dell'attenuante avrebbe inciso sul bilanciamento delle circostanze e potuto portare a una pena più favorevole.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il motivo: dai documenti allegati emergeva che il ricorrente non aveva effettivamente estinto il debito prima del giudizio, ma si era soltanto obbligato a rispettare un piano di recupero senza fornire prove dei versamenti effettuati. Pertanto non risultavano rispettate le condizioni temporali richieste dalla legge per il riconoscimento dell'art. 62 n. 6 c.p., e i giudici di merito avevano correttamente escluso l'attenuante. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Sentenza depositata a Roma il 26 aprile 2022.
Norme richiamate
La Corte ha interpretato la norma come richiedente l'effettiva riparazione del danno nei termini e nelle modalità previste dalla legge: la mera obbligazione a una rateizzazione senza prova di pagamenti e senza rispetto delle scansioni temporali non soddisfa il requisito per riconoscere l'attenuante speciale.
Applicata per giustificare la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, salvo che non risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Corte Cost. sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione al principio secondo cui la sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile non si applica se sussiste assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nella specie la Corte non ha rilevato tale assenza.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p. (riparazione del danno) è necessario provare l'effettiva riparazione prima del giudizio secondo le modalità e le scadenze previste; un semplice accordo di rateizzazione senza documentazione dei pagamenti non è sufficiente.
- La mancata motivazione sul punto può essere censurata, ma se dagli elementi documentali emerge che le condizioni per l'attenuante non sussistono, l'esclusione è correttamente motivata anche in maniera succinta.
- In sede di impugnazione in Cassazione è fondamentale allegare e documentare compiutamente il compimento degli atti riparatori (ricevute, estratti conto, quietanze) per evitare l'inammissibilità del motivo.
- Il ricorso dichiarato inammissibile può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che si dimostri l'assenza di colpa nella presentazione del ricorso.
- Quando la situazione comporta un bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti, il riconoscimento di un'attenuante speciale può essere decisivo; pertanto l'onere probatorio sul debitore/imputato è stringente e va assolto con documentazione chiara e completa.
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