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Sentenza

Sentenza n. 3151/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600599

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento all'obbligo di pagamento delle spese legali liquidate da una precedente sentenza del Consiglio di Stato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza della precedente sentenza del Consiglio di Stato, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 3.000 per le spese del giudizio di primo grado e di euro 2.000, quale quota delle spese del giudizio di appello, oltre oneri accessori se dovuti. Il capo relativo alle spese di primo grado non prevedeva distrazione in favore del difensore ed era azionato dai genitori del minore; il capo relativo alle spese di appello prevedeva invece la distrazione in favore del difensore antistatario, che lo ha azionato in proprio. La sentenza era stata notificata al Ministero a mezzo PEC il 18 luglio 2025. I ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, mentre il Ministero non ha fornito prova dell'avvenuto pagamento. È stata inoltre chiesta la rivalutazione monetaria delle somme e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 2, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto provati il titolo esecutivo, la sua rituale notificazione al Ministero da parte dei soggetti legittimati e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha applicato il principio secondo cui il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore la prova del pagamento quale fatto estintivo. Il Ministero è stato obbligato a eseguire, entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza, i capi della precedente decisione relativi alle spese di primo e secondo grado. È stato nominato, per l'eventuale persistente inadempimento, un commissario ad acta, con ulteriore termine di 60 giorni per provvedere al pagamento integrale. È stata respinta la richiesta di rivalutazione monetaria, poiché il credito per spese legali è qualificato come debito di valuta e non di valore. È stata altresì respinta la richiesta di astreinte: il giudice dell'ottemperanza dispone di un'ampia discrezionalità nella valutazione della sua necessità, anche in base alla natura del credito, all'effettivo pregiudizio derivante dall'inadempimento e all'esistenza di strumenti alternativi immediatamente efficaci, quale la nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce presupposto per l'azione esecutiva o di ottemperanza.

  • art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a.

    somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva alla pubblicazione della presente sentenza di ottemperanza

    La penalità di mora può essere richiesta nel giudizio di ottemperanza, ma la sua applicazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che può negarla per ragioni equitative e in considerazione delle circostanze concrete.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è necessaria quando la nomina del commissario ad acta assicura, senza soluzione di continuità, l'esecuzione dell'obbligo dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati

    La riproduzione e diffusione della sentenza devono avvenire con oscuramento dei dati identificativi del minore e degli altri soggetti tutelati.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di somme liquidate in una sentenza, il creditore deve provare il titolo del proprio diritto e allegare l'inadempimento; spetta invece all'amministrazione debitrice dimostrare l'avvenuto pagamento quale fatto estintivo dell'obbligazione.
  • Quando una sentenza contiene distinti capi di condanna alle spese, l'azione di ottemperanza può essere esercitata dai diversi soggetti legittimati in relazione a ciascun capo, tenendo conto dell'eventuale distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
  • L'esecuzione di una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione può essere ordinata dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Il credito per spese legali liquidate giudizialmente costituisce un debito di valuta e non di valore; pertanto, in assenza di uno specifico diverso titolo, non è soggetto a rivalutazione monetaria automatica.
  • La fissazione dell'astreinte nel giudizio di ottemperanza è rimessa a una valutazione discrezionale ed equitativa del giudice, che può negarla considerando la natura del credito, l'entità del pregiudizio concretamente dedotto e la disponibilità di strumenti esecutivi alternativi, come la nomina immediata di un commissario ad acta.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con previsione di un termine per l'adempimento dell'amministrazione e di un ulteriore termine per l'intervento sostitutivo in caso di persistente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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