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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25040/2026 del 06/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (emittente)

La controversia

Due risparmiatori, dichiarandosi titolari di un buono fruttifero postale della serie 18B, sottoscritto il 27 ottobre 2005 per euro 2.500,00, convenivano in giudizio la società emittente chiedendo il rimborso del capitale, degli interessi e il risarcimento dei danni. La società eccepiva l'intervenuta prescrizione, sostenendo che il buono, a termine di 18 mesi, era scaduto il 27 aprile 2007 e che il diritto al rimborso si era prescritto il 28 aprile 2017. I titolari del buono deducevano di non essere stati informati della scadenza, poiché sul titolo non sarebbe stata indicata e non sarebbe stato consegnato il Foglio Informativo Analitico. Il Giudice di pace accoglieva la domanda, ritenendo che la mancata consegna del FIA avesse impedito ai risparmiatori di conoscere tempestivamente la scadenza e che la prescrizione decorresse dalla conoscenza della possibilità di esercitare il diritto. Il Tribunale respingeva l'appello della società, affermando che gravava su questa l'onere di provare la consegna del FIA e ravvisando una violazione degli obblighi di trasparenza, informazione, correttezza e buona fede. La società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo denunciava la violazione dei decreti ministeriali applicabili e degli artt. 1339, 1374, 1175 e 1375 c.c., sostenendo che la disciplina dei buoni fosse integrata automaticamente dalle disposizioni normative e che non sussistesse un ulteriore obbligo informativo idoneo a impedire la prescrizione; con il secondo denunciava la violazione dell'art. 2697 c.c., contestando l'attribuzione alla società dell'onere di provare la consegna del FIA; con il terzo denunciava la violazione dell'art. 2935 c.c., sostenendo che la prescrizione decorresse dalla possibilità legale di esercitare il diritto, indipendentemente dalla conoscenza soggettiva del titolare.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo, e ha cassato la sentenza impugnata decidendo la causa nel merito. Ha ritenuto che i buoni fruttiferi postali siano titoli di legittimazione e che la loro disciplina sia integrata dalle norme dei decreti ministeriali istitutivi della relativa serie. La durata, la scadenza e il termine decennale di prescrizione risultavano quindi dalla disciplina normativa applicabile, resa conoscibile mediante la pubblicazione dei decreti nella Gazzetta Ufficiale. La mancata consegna del Foglio Informativo Analitico non ha fatto sorgere né un diritto al rimborso di un titolo prescritto né una responsabilità risarcitoria della società, poiché l'omissione informativa non aveva impedito giuridicamente l'esercizio del diritto e non sussisteva un nesso causale tra tale omissione e la perdita del rimborso. La prescrizione decorre infatti dal momento in cui il diritto può essere fatto valere in senso giuridico, non dalla conoscenza soggettiva del titolare né dalla concreta acquisizione delle informazioni sulle modalità di esercizio. La domanda risarcitoria dei titolari del buono è stata pertanto rigettata. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dai giudici di merito quale fondamento della responsabilità contrattuale per mancata consegna del Foglio Informativo Analitico; la Corte di cassazione ha escluso, nel caso concreto, l'inadempimento risarcibile.

  • art. 1339 c.c.

    Le disposizioni normative che regolano i buoni fruttiferi postali possono integrare automaticamente il contratto, anche se non riprodotte sul titolo.

  • art. 1374 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'integrazione del regolamento contrattuale mediante la disciplina normativa applicabile.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato in tema di correttezza nell'adempimento delle obbligazioni; la Corte non ha ravvisato una responsabilità risarcitoria fondata sull'omessa consegna del FIA.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato in tema di buona fede nell'esecuzione del contratto; la sua violazione non è stata ritenuta causalmente collegata alla prescrizione del diritto al rimborso.

  • art. 2002 c.c.

    I buoni fruttiferi postali sono qualificati come documenti di legittimazione, non soggetti alla disciplina dei titoli di credito e ai principi di letteralità, incorporazione e autonomia causale.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere legalmente esercitato; l'impedimento rilevante è solo quello giuridico, non l'ignoranza, l'incertezza o la difficoltà materiale di individuare le modalità di esercizio.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    La Corte valorizza il rilievo attribuito dalla legge alla condotta dolosa del debitore quale causa di sospensione della prescrizione, escludendo che una condotta meramente colposa produca il medesimo effetto.

  • art. 2946 c.c.

    Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.

    Prevede il termine ordinario decennale applicabile ai diritti di rimborso dei buoni fruttiferi postali, decorrente dalla scadenza del titolo.

  • art. 2697 c.c.

    La censura relativa alla ripartizione dell'onere della prova è stata dichiarata assorbita in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di cassare la sentenza e decidere la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 3 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000

    Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.

    Disciplina l'obbligo di consegna del foglio informativo, ma la sua omissione non determina, secondo la Corte, il diritto al rimborso del titolo prescritto né un autonomo diritto risarcitorio per la perdita del rimborso.

  • art. 6 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000

    Poste Italiane spa espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali.

    Prevede obblighi di pubblicità e comunicazione ai risparmiatori.

  • art. 8 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000

    I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi.

    Collega espressamente la decorrenza della prescrizione decennale alla data di scadenza del titolo.

  • art. 18 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000

    I buoni postali fruttiferi della serie AA1 possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione.

    Richiamato per illustrare come il decreto istitutivo della serie individui la durata e la scadenza dei buoni; la sentenza afferma che il medesimo criterio vale per la serie oggetto della controversia.

  • art. 1, comma 3, del D.M. Ministero delle Finanze 6 ottobre 2004

    Richiamato dal giudice di merito quale fonte degli obblighi di trasparenza e informazione; la Corte di cassazione ha escluso che la relativa omissione impedisse giuridicamente il decorso della prescrizione.

  • art. 6 del D.M. Ministero delle Finanze 6 ottobre 2004

    Richiamato dal giudice di merito in tema di obblighi informativi; la Corte osserva che il decreto ha sostituito la consegna del foglio con la sua messa a disposizione nei locali aperti al pubblico.

  • art. 2 del D.Lgs. n. 284/1999

    Indicato quale fondamento normativo del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000.

  • art. 173 del D.P.R. n. 156/1973

    Richiamato per il meccanismo di integrazione contrattuale della disciplina dei buoni postali mediante le disposizioni normative sopravvenute o applicabili.

Massime di principio

  • I buoni fruttiferi postali sono documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., non titoli di credito; il loro contenuto contrattuale può essere integrato automaticamente dalle disposizioni dei decreti ministeriali istitutivi della serie di appartenenza.
  • La durata, la scadenza e il termine di prescrizione dei buoni fruttiferi postali sono determinati dalla disciplina normativa della serie, anche quando tali elementi non siano integralmente riprodotti sul documento cartaceo.
  • La mancata consegna del Foglio Informativo Analitico non attribuisce al titolare di un buono fruttifero postale prescritto il diritto al rimborso dell'importo né un diritto risarcitorio equivalente al credito estinto, quando la disciplina applicabile rendeva comunque conoscibili la scadenza e il termine prescrizionale.
  • Ai sensi dell'art. 2935 c.c., l'impossibilità di far valere il diritto idonea a impedire la decorrenza della prescrizione riguarda esclusivamente un impedimento giuridico; non rilevano l'ignoranza del diritto, l'incertezza sulle modalità di esercizio o una difficoltà informativa meramente fattuale.
  • L'omessa comunicazione di un'informazione già ricavabile dalla disciplina normativa applicabile non è causalmente idonea a determinare la perdita del diritto per prescrizione, poiché il titolare ha l'onere di attivarsi per acquisire le informazioni necessarie e tempestivamente esercitare il diritto.
  • La prescrizione decennale del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali decorre dalla scadenza del titolo e non dalla conoscenza soggettiva della scadenza da parte del titolare.
  • La condotta colposa del debitore non sospende la prescrizione e non può essere utilizzata per fondare una responsabilità risarcitoria sostitutiva del diritto di credito estinto, salvo i presupposti di una specifica diversa responsabilità non ravvisati nel caso deciso.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaInadempimentoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiPrescrizioneBuona fede e correttezzaOnere della provaNesso di causalità

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