Cassazione Penale, Sentenza n. 23091/2022 del 14/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Asti per il reato di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo smaltimento rifiuti (collocazione di tre trattori in aree non autorizzate e permanenza oltre 180 giorni, fatti del 22/11/2018). Il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione: il giudice di merito avrebbe valutato la vicenda ex post, basandosi sull'assenza concreta di danno invece che sul giudizio prognostico ex ante richiesto dalla giurisprudenza sui reati di pericolo astratto; avrebbe richiamato impropriamente il concetto di pericolo concreto; avrebbe altresi confuso i riferimenti alle prescrizioni dell'autorizzazione (utilizzando il punto 6 invece del punto 4) e non avrebbe indagato adeguatamente la finalità protettiva della prescrizione sul limite di permanenza (punto 15) prima di valutare la potenziale offensività della condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione, conformemente alle conclusioni del Procuratore Generale, ha ritenuto il ricorso fondato. La Corte ha rilevato che il Tribunale si era posto in una prospettiva ex post, valutando l'assenza di danno effettivo emerso successivamente, e aveva impropriamente fatto riferimento al concetto di pericolo concreto. Ha inoltre evidenziato errori di riferimento alle specifiche prescrizioni dell'autorizzazione e la mancata analisi della funzione protettiva della prescrizione sul limite di stazionamento. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Asti in diversa composizione per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente)
Identificato come il corpus normativo che tutela l'interesse ambientale posto a presidio; le condotte contestate sono valutate alla luce delle norme e delle prescrizioni autorizzative previste dal decreto
art. 23 co. 8 DL n.137/2020
Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso; indica la disciplina procedurale applicata al caso
Cass. n. 19439/2012 (Miotti)
Cass. n. 19439 del 17/01/2012 (dep. 23/05/2012)
Principio secondo cui la valutazione dell'offesa al bene giuridico nei reati di pericolo va effettuata ex ante, al momento della condotta, con giudizio prognostico; l'assenza successiva di danno concreto è irrilevante
Cass. n. 4973/2018 (Mastroianni)
Sez. 3, n. 4973 del 18/10/2018 (dep. 01/02/2019) Rv. 275740 - 01
Conferma l'orientamento sulla necessità del giudizio prognostico ex ante nei reati ambientali di pericolo
Cass. n. 20277/2008 (Filippi)
Cass. n. 20277 del 27/03/2008 (dep. 21/05/2008)
Richiamata nel dibattito per il principio che il destinatario della prescrizione resta responsabile anche se adotta misure diverse ma di efficacia equivalente; la Corte segnala che il Tribunale ha interpretato erroneamente tale pronuncia
Corte Costituzionale, pronunce n. 333/1991, n. 265/2005, n. 225/2008
C. Cost. n. 333/1991; n. 265/2005; n. 225/2008
Affermano la legittimità dei reati di pericolo astratto purché la valutazione legislativa della pericolosità non sia arbitraria e il giudice eviti di applicare la norma penale a fatti del tutto privi di potenzialità lesiva; distinguono offensività in astratto e offensività in concreto
Massime di principio
- Nei reati di pericolo astratto la valutazione dell'offesa deve essere effettuata ex ante, al momento della condotta, con un giudizio prognostico: non è decisiva l'assenza successiva di danno concreto.
- Il giudice di merito non può basare l'assoluzione sulla situazione emersa ex post; deve acquisire elementi concreti e non congetture per escludere anche un minimo profilo di offensività.
- Occorre verificare la finalità specifica di ciascuna prescrizione amministrativa violata e valutare se la condotta, alla luce della ratio della prescrizione, fosse idonea almeno potenzialmente a cagionare pericolo per l'ambiente.
- Non è ammesso trasformare un reato di pericolo astratto in reato di pericolo concreto: il controllo del giudice deve accertare l'attitudine della condotta a creare rischio, non l'effettivo verificarsi del danno.
- Errori nell'individuazione del riferimento normativo o delle prescrizioni violate e motivazione contraddittoria o basata su elementi ex post costituiscono vizi tali da determinare annullamento della sentenza e rinvio per nuovo giudizio.
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