Cassazione Penale, Sentenza n. 16351/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che, in sede di rinvio dopo l'annullamento della precedente pronuncia per questioni relative al trattamento sanzionatorio (in particolare in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale riguardante il minimo edittale dell'art.73 d.P.R. 309/1990), aveva rideterminato la pena. CAMPOLONGO deduceva violazione del divieto di reformatio in peius e censurava la conferma degli aumenti applicati ai reati 'satellite' senza aver rispettato il dictum della sentenza rescindente; TESTA lamentava altresì violazione di legge perché, pur riducendo un aumento, la Corte non avrebbe adeguatamente considerato la modesta gravità dei fatti, la sua incensuratezza e la sovrapposizione temporale delle condotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Quanto a CAMPOLONGO, la Cassazione ha ritenuto fondata la motivazione della Corte territoriale che ha confermato gli aumenti sulla base di elementi concreti (natura "pesante" della sostanza, reiterazione della condotta, elevata capacità di esposizione del bene protetto e intensità del dolo), perciò non censurabile. Quanto a TESTA, la Corte d'Appello aveva invece ridotto la misura dell'aumento valorizzando lo stato di incensuratezza e la personalità; tale valutazione è stata ritenuta non illogica né contraddittoria. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
La Corte ha considerato che la riduzione del minimo edittale disposta dalla Consulta non comporta automaticamente la riduzione degli aumenti già applicati, ma richiede che il giudice del rinvio proceda a una rivalutazione motivata della congruità complessiva del trattamento sanzionatorio.
I criteri di cui all'art.133 c.p. devono essere utilizzati dal giudice del rinvio per valutare, nel nuovo quadro sanzionatorio, la congruità degli aumenti e la posizione di ciascun imputato.
Corte Costituzionale, sent. n. 32 del 2014
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parti della disciplina che avevano inciso sul minimo edittale dell'art.73 d.P.R. 309/1990, determinando la necessità di rimodulare la pena base nei procedimenti interessati.
Corte di Cassazione, sent. n. 40548 del 07/10/2021
Ha annullato la precedente sentenza di appello e disposto il rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, precisando che il giudice del rinvio deve rivalutare l'intero quadro sanzionatorio alla luce della pronuncia costituzionale.
Corte di Cassazione, Sez. 4, n. 40549 del 2021
"il giudice del rinvio avrebbe dovuto quantomeno rivalutare la posizione di ciascun ricorrente, tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 133 cod. pen., con riferimento all'intero quadro sanzionatorio..."
Ha specificato che la rivalutazione deve essere concreta e motivata, verificando in concreto la congruità degli aumenti alla luce dei nuovi principi e parametri applicabili.
Massime di principio
- Dopo una pronuncia costituzionale che incide sui limiti edittali, il giudice di rinvio deve rivedere l'intero trattamento sanzionatorio e motivare specificamente la conferma o la modifica degli aumenti; non è sufficiente un automatismo.
- La conferma degli aumenti già applicati non è per sé incompatibile con la riduzione del minimo edittale: è ammessa se il giudice fornisce motivazioni concrete (es. natura della sostanza, reiterazione, pericolosità, intensità del dolo).
- La violazione del divieto di reformatio in peius va valutata rispetto al dictum della sentenza rescindente: il giudice di rinvio non può peggiorare la posizione senza rispettare le indicazioni della Corte di legittimità, ma una diversa configurazione è possibile se adeguatamente motivata.
- Circostanze personali dell'imputato (incensuratezza, modesta gravità, eventuale sovrapposizione temporale delle condotte) possono giustificare la mitigazione degli aumenti, purché valutate e motivate concretamente dal giudice.
- In Cassazione le censure meramente generiche ovvero che chiedono un diverso apprezzamento del fatto sono spesso inammissibili: occorre censurare vizi di diritto o carenze specifiche di motivazione.
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