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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29947/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 19/12/2025. Dalla motivazione emerge che, nel giudizio di merito, erano stati rigettati: il beneficio della non menzione, la sospensione condizionale della pena, le circostanze attenuanti generiche e la richiesta di perizia sulla capacità di intendere e di volere. In cassazione il ricorrente deduceva: nel primo motivo, l'omessa motivazione sul diniego della non menzione e il diniego della sospensione condizionale; nel secondo motivo, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; nel terzo motivo, il mancato espletamento della perizia sulla capacità di intendere e di volere. La Corte rileva però che la richiesta relativa alla non menzione era stata formulata in modo aspecifico, con la mera invocazione dei 'benefici di legge', e che le altre doglianze erano generiche e sostanzialmente riproduttive di questioni già esaminate e respinte dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sul beneficio della non menzione fosse aspecifica e dunque geneticamente inammissibile, perché la motivazione sul diniego del beneficio è doverosa solo se l'impugnazione indichi circostanze specifiche ex art. 133 c.p. idonee a giustificarlo. Le ulteriori doglianze sul diniego della sospensione condizionale, delle attenuanti generiche e sul mancato svolgimento della perizia sono state giudicate generiche e meramente riproduttive di questioni già adeguatamente vagliate e disattese in appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Le circostanze specifiche dedotte con i motivi di impugnazione, valutate alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., sono necessarie per imporre al giudice di motivare il diniego del beneficio della non menzione.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato implicitamente con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego è stato ritenuto correttamente motivato dalla Corte territoriale.

  • art. 163 c.p.

    Richiamato implicitamente con riferimento alla sospensione condizionale della pena, il cui diniego è stato oggetto di censura poi ritenuta generica.

  • art. 175 c.p.

    Richiamato implicitamente con riferimento al beneficio della non menzione, il cui diniego non richiede autonoma motivazione in assenza di specifiche allegazioni difensive.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Viene richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità si applica quando non possa escludersi la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il diniego del beneficio della non menzione deve essere specificamente censurato in appello o in cassazione: la sola richiesta generica dei 'benefici di legge' non è sufficiente a fondare un vizio di motivazione.
  • L'obbligo di motivazione del giudice sul mancato riconoscimento della non menzione sorge solo se l'impugnazione deduce puntuali circostanze, riferibili ai criteri dell'art. 133 c.p., che potrebbero giustificare la concessione del beneficio.
  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure generiche o meramente riproduttive di questioni già esaminate e disattese con motivazione congrua dal giudice di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la causa non è priva di colpa del ricorrente, conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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