Cassazione Civile, Ordinanza n. 03220/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente, dopo avere ottenuto in via definitiva il riconoscimento del diritto al rimborso del 90% di quanto versato a titolo di IVA, ILOR e IRPEF per gli anni 1990-1992 in conseguenza del sisma verificatosi in Sicilia nel 1990, non aveva ricevuto il pagamento spontaneo dall'Amministrazione finanziaria neppure dopo la decisione definitiva e dopo una formale intimazione ad adempiere. Perciò aveva promosso giudizio di ottemperanza davanti alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania. Nel corso di quel giudizio l'Agenzia aveva poi eseguito il pagamento, sicché il giudice aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere ma aveva compensato integralmente le spese di lite. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 24 Cost., sostenendo che la compensazione era illegittima perché il ricorso in ottemperanza era stato reso necessario dal ritardo dell'Amministrazione, che solo tardivamente aveva adempiuto, e che non ricorrevano gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la deroga al principio di soccombenza; evidenziava inoltre di avere sostenuto spese vive, compreso il contributo unificato e i costi della messa in mora.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha osservato che, anche nel giudizio di ottemperanza, il giudice deve provvedere sulle spese, ma la compensazione nel processo tributario richiede gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate e non illogiche o erronee. Ha quindi ritenuto che la difficoltà dell'ufficio nel gestire un ampio contenzioso non costituisca ragione idonea a giustificare la compensazione in danno della parte vittoriosa e ha considerato la motivazione adottata dalla CTR come non sufficiente, poiché si risolveva in una sostanziale non-motivazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia per nuovo esame sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro formale del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge sulla regolazione delle spese
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario la compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate e non illogiche o erronee
art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente quale norma relativa al giudizio di ottemperanza e alla disciplina delle spese
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della tutela del diritto di difesa e della pretesa di non subire l'ingiustificata compensazione delle spese
la compensazione delle spese è consentita solo nelle ipotesi tipiche o in presenza di situazioni di gravità ed eccezionalità equivalenti, con motivazione adeguata
richiamato per le modifiche alla disciplina della compensazione delle spese
sentenza Corte cost. n. 77 del 2018
richiamata come fonte del quadro attuale sulla compensazione delle spese processuali
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione totale o parziale delle spese non può essere disposta in modo automatico, ma richiede la puntuale indicazione di gravi ed eccezionali ragioni.
- Le ragioni addotte dal giudice per compensare le spese devono essere logicamente coerenti e realmente idonee a integrare il parametro legale; altrimenti la decisione è censurabile per violazione di legge.
- La semplice difficoltà organizzativa dell'ufficio pubblico o la mole del contenzioso non costituiscono, di per sé, grave ed eccezionale ragione per derogare al criterio della soccombenza in danno della parte vittoriosa.
- Anche nel giudizio di ottemperanza, quando il debitore adempie solo dopo la proposizione del ricorso, il giudice deve regolare le spese tenendo conto della necessità dell'iniziativa processuale resa necessaria dal ritardo dell'amministrazione.
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