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Sentenza

Sentenza n. 750/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 12.11.2024, n. 1110.

Giustizia amministrativa202600330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 12 novembre 2024, n. 1110

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, n. 1110 del 12 novembre 2024, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 3.000 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dei singoli accrediti al saldo. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione, dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero, benché regolarmente intimato, non si è costituito e non ha formulato contestazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando l'assenza di contestazioni dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito delle somme corrispondenti alle sei annualità oggetto della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli un termine successivo di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Su richiesta della parte, ha inoltre applicato una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari a 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all'esecuzione del giudicato oppure, in mancanza, fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni consente di procedere giudizialmente all'esecuzione del titolo, ove l'amministrazione rimanga inadempiente.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    € 10,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato

    In presenza di una richiesta di parte e dell'ulteriore inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può imporre una penalità di mora per incentivare l'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, può ordinare all'amministrazione soccombente di adottare gli atti necessari all'esecuzione concreta della statuizione, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • L'assenza di contestazioni dell'amministrazione intimata e il protrarsi dell'inadempimento, dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio, giustificano l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, stabilendo un termine per l'intervento sostitutivo, qualora l'amministrazione non esegua spontaneamente il giudicato entro il termine assegnato dalla sentenza.
  • Su richiesta della parte e in caso di ulteriore inottemperanza, è applicabile la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata per ogni giorno di ritardo fino all'esecuzione del giudicato o, in difetto, fino all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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