Cassazione Penale, Sentenza n. 19628/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Catania aveva dichiarato non doversi procedere per mancata querela nei confronti degli imputati, per reato di furto di energia elettrica, ritenendo che il reato fosse divenuto procedibile a querela per effetto del d.lgs. n. 150/2022 e che la successiva, in udienza, modifica della contestazione operata dal pubblico ministero (con l'aggiunta dell'aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio) fosse tardiva e inidonea ad evitare la declaratoria di improcedibilità (applicando l'art. 129 c.p.p.). Il Procuratore Generale ha impugnato sostenendo che il pubblico ministero ha il potere insindacabile di modificare la imputazione mediante contestazione suppletiva anche in dibattimento e che tale modifica può rendere il reato procedibile d'ufficio, impedendo l'improcedibilità per mancata querela.
La decisione
La Corte (Sezione penale) ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ribadito l'orientamento secondo cui l'aggravante di natura "valutativa" (la destinazione del bene a pubblico servizio) può essere adeguatamente contestata anche tramite espressioni evocative e perifrasi, purché idonee a consentire all'imputato di difendersi (criterio dell'"agente medio"). Ha affermato inoltre la legittimità della contestazione suppletiva in udienza da parte del pubblico ministero, anche quando il termine per la proposizione della querela da parte della persona offesa è già decorso, qualora la contestazione sia effettuata alla prima udienza utile; ne consegue l'errore del Tribunale nel dichiarare l'improcedibilità per mancata querela. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ai fini del riesame secondo i principi indicati.
Norme richiamate
Ha modificato il regime di procedibilità per taluni reati (tra cui il furto di energia elettrica), prevedendo un termine per la proposizione della querela da parte della persona offesa; il Collegio riconosce però che ciò non impedisce al pubblico ministero la contestazione suppletiva di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio
Norma che autorizza il giudice a dichiarare in ogni stato e grado la non procedibilità per mancanza di condizioni di procedibilità; la Corte precisa che tale declaratoria non può automaticamente prevalere quando il pubblico ministero eserciti legittimamente la contestazione suppletiva di una aggravante idonea a rendere procedibile d'ufficio
art. 625 cod. pen., comma 1, n. 7
Aggravante riguardante la destinazione della cosa a pubblico servizio: considerata 'valutativa' e, se adeguatamente evocata nella imputazione, capace di rendere il reato procedibile d'ufficio
Attribuisce al pubblico ministero il potere di contestare circostanze aggravanti anche nel dibattimento; la Corte lo interpreta come fondamento del potere di contestazione suppletiva cui si può ricorrere per ripristinare la procedibilità
art. 554-bis e art. 554-ter cod. proc. pen.
Disposizioni del nuovo sistema che disciplinano la modificazione della contestazione in udienza predibattimentale e i meccanismi connessi; la Corte le usa per sostenere la legittimità della contestazione suppletiva effettuata in udienza
art. 420-quater cod. proc. pen.
Norma citata dal Tribunale a supporto di altre forme di definizione del processo; la Corte però ritiene prevalente, nel caso esaminato, il principio della contestazione suppletiva del PM quando idonea a rendere procedibile d'ufficio
Sez. U, n. 24906 del 18/4/2019 (Sorge)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che distingue aggravanti 'autoevidenti' da quelle 'valutative' e ammette che queste ultime possano essere contestate anche con formule non strettamente formali purché adeguate a informare l'imputato della maggiore gravità dell'accusa
Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023 (Domingo)
Sentenza che regola il rapporto tra contestazione suppletiva e prescrizione (stabilendo limiti all'efficacia della contestazione suppletiva rispetto a cause di estinzione già perfezionate): la Corte chiarisce però che quella decisione non impedisce la contestazione suppletiva nei casi di improcedibilità per mancata querela, che qui seguono logiche diverse
Massime di principio
- Il pubblico ministero può effettuare in udienza una contestazione suppletiva di una circostanza aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio anche se è decorso il termine per la proposizione della querela da parte della persona offesa, purché la contestazione avvenga alla prima occasione utile e sia formulata in modo da consentire all'imputato di difendersi.
- Le aggravanti di natura 'valutativa' (es. destinazione della cosa a pubblico servizio) possono essere adeguatamente contestate anche tramite espressioni perifrastiche o 'evocative' e non necessariamente con l'indicazione formale dell'articolo di legge, quando tali espressioni risultino sufficientemente chiare per un 'agente medio'.
- La declaratoria di improcedibilità per mancata querela ai sensi dell'art. 129 c.p.p. non opera automaticamente a precludere gli effetti di una contestazione suppletiva legittima del pubblico ministero; il giudice deve valutare la effettiva ricezione e possibilità di difesa da parte dell'imputato.
- Occorre distinguere il rapporto tra contestazione suppletiva e cause di estinzione: la regola stabilita dalla giurisprudenza sulla prescrizione (Domingo) non vale automaticamente per l'improcedibilità per mancata querela; i due istituti richiedono trattamenti differenti in ragione dei principi costituzionali coinvolti.
- In casi analoghi è prudente che il pubblico ministero effettui la contestazione suppletiva alla prima udienza utile e che il giudice, se la contestazione modifica significativamente l'imputazione, conceda tempi e modalità idonee alla piena esplicazione del diritto di difesa (eventuale rinvio o concessione di termini difensivi).
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