Cassazione Penale, Ordinanza n. 00423/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha quindi condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
La vicenda riguarda più imputati, condannati con sentenza della Corte d'appello emessa all'esito di concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. I ricorrenti deducevano: a) la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990; b) la mancata indicazione dell'interruzione della permanenza del reato associativo; c) l'illegittimità degli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione; d) la mancata applicazione del minimo edittale. La Corte osserva che tali censure investono motivi di merito che erano stati rinunciati nell'accordo sulla pena, e che il giudice di appello, nel concordato, resta vincolato ai motivi non rinunciati. Viene inoltre richiamato il principio per cui, nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è inammissibile quando censuri motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., oppure vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione.
Norme richiamate
La richiesta di riqualificazione dell'imputazione nell'ipotesi lieve è stata ritenuta tema di merito non più deducibile in cassazione dopo il concordato sulla pena, se rinunciata in appello.
Nel concordato in appello la rinuncia ai motivi di merito limita la cognizione del giudice ai soli motivi non rinunciati; il ricorso per cassazione non può riproporre censure attinenti a questioni oggetto di rinuncia o a vizi della pena che non integrino illegalità.
Nel contesto del concordato in appello, la deduzione della mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è consentita in cassazione quando si tratti di tema devoluto e rinunciato, salvo profili rilevanti ai fini dell'illegalità della decisione.
È stata applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello definito mediante concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di merito preclude la riproposizione in cassazione delle censure aventi ad oggetto questioni oggetto di rinuncia.
- Il giudice di appello, in presenza di concordato sulla pena, mantiene una cognizione limitata ai soli motivi non rinunciati, con conseguente inammissibilità delle doglianze che mirino a riaprire il merito del fatto o della qualificazione giuridica già oggetto di accordo.
- In cassazione contro sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. sono inammissibili le censure sulla determinazione della pena quando non deducano una vera e propria illegalità della sanzione, ossia una pena fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è autonomamente deducibile in cassazione quando la relativa questione sia stata ricompresa tra i motivi rinunciati nel concordato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
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