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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28192/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Milano che aveva respinto l'appello cautelare avverso il rigetto dell'istanza di revoca/sostituzione della misura carceraria. Il difensore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria per i reati connessi agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 (capi 26, 27, 28, 33): contestata la sussunzione della condotta nel delitto associativo e la qualificazione del ruolo di "organizzatore" (capo 26); omissione e mancato esame di elementi favorevoli (brogliacci, file audio, interrogatori, sentenze documentali, testimonianze come Ballabio, memoriale di Scipione) che avrebbero consentito letture alternative dei fatti; specifiche contestazioni sulla mancata considerazione di conversazioni che escluderebbero il coinvolgimento del Morabito nei traffici attribuitigli; censura della decisione in ordine alle esigenze cautelari e dell'omessa considerazione della possibilità di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha motivato che tutte le censure sulla gravità indiziaria non potevano essere riesaminate in sede di legittimità perché, nel frattempo, con sentenza del GUP del Tribunale di Milano del 18/03/2025 (motivazione depositata 20/05/2025), era stata dichiarata la penale responsabilità del ricorrente per le stesse imputazioni; ciò esclude la riproposizione delle questioni relative alla persistenza dei gravi indizi anche se la sentenza non è definitiva. La Corte ha inoltre ritenuto congrua e logica la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha adeguatamente rappresentato la concretezza e attualità del pericolo di recidiva e la necessità della misura carceraria, alla luce della gravità delle condotte, del ruolo verticistico contestato e della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende, con le comunicazioni di rito alla cancelleria.

Norme richiamate

  • artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990

    Le norme sulle sostanze stupefacenti sono il fondamento delle imputazioni contestate; la Corte ha ritenuto che, sulla base della sentenza di merito, la valutazione della gravità indiziaria con riferimento a tali disposizioni non fosse più sindacabile in cassazione dopo la condanna di primo grado.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Applicata la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e la presunzione relativa di adeguatezza della misura carceraria; la Corte ha ritenuto che non fossero emersi elementi nuovi tali da superare questa presunzione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di comunicazione a cura della cancelleria a seguito della decisione.

  • Giurisprudenza citata (Sez.1 n. 44081/2008; Sez.3 n. 45913/2015; Sez.4 n. 26992/2013; Corte cost. n.186/2000)

    Principi consolidati richiamati: dopo sentenza di condanna in merito non definitiva, le questioni sulla persistenza dei gravi indizi non sono più proponibili; il controllo di legittimità è limitato a verificare la congruenza e la non illogicità della motivazione del giudice della cautela, non a riesaminare il merito probatorio.

Massime di principio

  • Se, tra il provvedimento cautelare e il ricorso in Cassazione, interviene una sentenza di condanna in primo grado (anche non definitiva) per le stesse imputazioni, le questioni sulla persistenza dei gravi indizi non sono più ammissibili in Cassazione.
  • La Corte di Cassazione in materia di misure cautelari verifica primariamente la congruenza e la logicità della motivazione del giudice di merito, non procede a un riesame libero del materiale probatorio o a una nuova valutazione del merito.
  • Quando ricorra l'art. 275, comma 3, c.p.p., esiste una presunzione favorevole all'applicazione della custodia cautelare: per ottenere misure meno afflittive occorre produrre elementi nuovi e specifici che superino tale presunzione.
  • Per contestare con efficacia la qualificazione di ruoli (es. "organizzatore") è necessario che la difesa evidenzi elementi nuovi o errori formali nella motivazione del giudice della cautela; alternative interpretative già esaminate e rigettate in sede di merito difficilmente saranno riaperte in Cassazione.
  • Se si intende ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare, è strategico concentrare le doglianze su profili di legittimità e di carenza logico-giuridica della motivazione, piuttosto che su una diversa interpretazione del materiale probatorio, salvo che non emergano fatti o prove nuovi.

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