Cassazione Penale, Sentenza n. 11066/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto che ha disposto il sequestro di prevenzione di 442.000 euro come profitto di attività criminose e il sequestro per equivalente su quote societarie e immobili. Nel primo motivo si deduce violazione del principio di irretroattività (artt. 27 e 111 Cost., art. 7 CEDU e art. 25 d.lgs. 159/2011): la confisca per equivalente sarebbe una sanzione penale la cui applicazione non potrebbe essere retroattiva e, secondo i ricorrenti, la nuova disciplina sarebbe efficacemente entrata in vigore con la legge 17/10/2017 n.161; i fatti contestati sarebbero anteriori (fino al 27/09/2016). Nel secondo motivo si deduce violazione del diritto di difesa: il difensore nominato poco prima dell'udienza non avrebbe avuto tempo adeguato per preparare la difesa e la trattazione è avvenuta in concomitanza con un'astensione dalle udienze.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il vizio procedurale: il difensore aveva ricevuto mandato il 7 marzo, depositando memoria il 18 aprile, ben prima della trattazione del 21 aprile 2023; inoltre la trattazione è avvenuta in camera di consiglio non partecipata, con contraddittorio solo cartolare, per cui lo sciopero non ha inciso. Sul primo motivo la Corte ha richiamato la distinzione tra confisca diretta di prevenzione (che ha natura restitutiva/di rimozione di un illecito acquisto e non è una sanzione penalistica) e confisca per equivalente (che, quando investe beni diversi, può avere natura sanzionatoria soggetta al divieto di retroattività). Ha però precisato che, nel sistema della prevenzione, il criterio di irretroattività va riferito al periodo di manifestazione della pericolosità sociale e agli acquisti temporalmente correlati a quella pericolosità, non al tempo di acquisto dei beni surrogati. Poiché gli istituti del sequestro/confisca per equivalente sono stati introdotti nel 2008 (d.l. 23/05/2008 n.92 conv. L.24/07/2008 n.125) e i profitti contestati (442.000 euro) sono stati conseguiti tra il 2011 e il 2016, la confisca per equivalente disposta dal giudice di rinvio rispetta il canone di legalità e di non retroattività. Di conseguenza i ricorsi sono stati respinti e il decreto confermato.
Norme richiamate
«la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi», oppure «i beni non possono essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede»
Questa novella ha introdotto nel sistema la possibilità di misure surrogatorie (sequestro/confisca per equivalente) per far fronte all'indisponibilità dei beni direttamente confiscabili; la Corte la considera fonte originaria applicabile ratione temporis quando la indisponibilità è riconducibile alle ipotesi previste sin dal 2008.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione), art. 25
Ha recepito e riformulato le previsioni sulle misure per equivalente; la Corte usa tale disposizione per inquadrare i presupposti della confisca/sequestro per equivalente nell'ambito della prevenzione.
legge 17 ottobre 2017, n. 161 (riforma normativa antimafia), art. 5, comma 9
Ha novellato l'art. 25 d.lgs. 159/2011 ampliando e generalizzando i presupposti per l'intervento per equivalente; la Corte ritiene che la riforma abbia continuità con la disciplina anteriore e che la sua portata intertemporale non possa essere interpretata in modo tale da proibire l'applicazione della misura ogniqualvolta la pericolosità e gli acquisti si siano manifestati sotto una disciplina già prevedente la reazione sanzionatoria.
Principio generale sul divieto di retroattività delle misure di sicurezza/sanzionatorie; la Corte lo applica collegandolo al tempo di manifestazione della pericolosità e degli acquisti correlati, non al mero tempo di acquisto dei beni surrogati.
artt. 27 e 111 Cost., art. 7 CEDU
Richiamati come principi di legalità penale e garanzie processuali invocate dai ricorrenti; la Corte valuta il rispetto di tali principi alla luce della distinzione tra misure di prevenzione dirette e misure per equivalente.
legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 2-ter, come integrato)
Norma storica sulla prevenzione nella quale sono state interpolate le previsioni sulle misure surrogatorie; la Corte ricostruisce la genesi normativa per valutare la continuità tra le diverse riforme.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra confisca diretta di prevenzione (ablazione del bene ritenuto illecito nella sua origine, di carattere non sanzionatorio) e confisca per equivalente (quando colpisce beni diversi, può avere profilo sanzionatorio e sollevare questioni di retroattività).
- Il vincolo di irretroattività, nelle misure di prevenzione patrimoniale, va valutato in relazione al periodo di manifestazione della pericolosità sociale e agli acquisti temporalmente correlati a quella pericolosità, non al tempo di acquisto dei beni surrogati.
- Le misure per equivalente possono essere applicate a beni surrogati acquistati anche prima, purché la norma che autorizza la reazione sanzionatoria fosse già in vigore al momento in cui la persona ha posto in essere i comportamenti (o si è manifestata la pericolosità) da cui deriva la responsabilità preventiva.
- Se la indisponibilità del bene direttamente confiscabile è riconducibile a ipotesi già contemplate dalla disciplina originaria (es. spesa di denaro, occultamento, trasferimento a terzi), è possibile applicare la misura per equivalente anche in relazione a fatti avvenuti dopo l'entrata in vigore della norma originaria.
- Le norme transitorie che regolano il passaggio a una disciplina più rigorosa non devono essere interpretate in modo da estendere oltre il loro scopo la protezione dell'irretroattività: va verificato se al momento della manifestazione della pericolosità fosse prevedibile la reazione sanzionatoria.
- Sul piano processuale, la nomina del difensore e il deposito di memorie con ragionevole anticipo rispetto alla data di trattazione soddisfano il requisito del rispetto del diritto di difesa; le forme di trattazione in camera di consiglio non partecipata riducono l'incidenza di possibili astensioni.
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