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Ordinanza

Ordinanza n. 168/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento di revoca di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, emesso in data 20.10.2025 dalla Questura di Pavia e notificato alla ricorrente in pari data, per tramite della scrivente difesa, avente ad oggetto la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo I19520178 della ricorrente e di quelli ad esso collegati, nn. I19520179 e I19520180, rilasciati ai figli minori; di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente e dei figli minori.

Giustizia amministrativa202600179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo della ricorrente e dei titoli collegati rilasciati ai figli minori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del 20 ottobre 2025 con cui la Questura di Pavia ha revocato il suo permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e quelli collegati intestati ai due figli minori. Il testo dell’ordinanza non espone specifici motivi di legittimità articolati nel ricorso, ma dà atto che la ricorrente era uscita definitivamente dal territorio nazionale il 2 ottobre 2024 e non era rientrata nel territorio dell’Unione entro il termine massimo di dodici mesi previsto dall’art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. n. 286/1998. A sostegno del periculum in mora è stata dedotta l’esigenza di gestire un immobile di proprietà della ricorrente situato in Italia e un pregiudizio per l’unità familiare.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto, a un primo esame, che il ricorso non presentasse apprezzabili elementi di fondatezza, poiché risultava incontestato il mancato rientro della ricorrente nel territorio dell’Unione entro dodici mesi dall’uscita definitiva, circostanza rilevante ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. n. 286/1998. Quanto al periculum in mora, ha escluso un pregiudizio cautelativamente rilevante: la gestione dell’immobile italiano non richiede il possesso di un titolo di soggiorno e l’unità familiare non risulta compromessa, poiché, secondo quanto accertato dall’Ambasciata d’Italia al Cairo, la ricorrente e i figli vivono stabilmente in Egitto e i minori frequentano lì le scuole. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. n. 286/1998

    termine massimo di dodici mesi consentito

    Il mancato rientro nel territorio dell’Unione entro dodici mesi dall’uscita definitiva è stato ritenuto, in sede di prima valutazione cautelare, ostativo alla sussistenza di apprezzabili elementi di fumus.

  • art. 55 c.p.a.

    Disposizione richiamata quale base della domanda e della decisione cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il mancato rientro del titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo nel territorio dell’Unione entro il termine massimo previsto dall’art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. n. 286/1998 può escludere, a un primo esame, la sussistenza di apprezzabili elementi di fumus boni iuris contro la revoca del titolo.
  • L’esigenza di gestire un immobile di proprietà situato in Italia, considerata isolatamente, non presuppone il possesso di un titolo di soggiorno e non integra quindi un pregiudizio cautelare derivante dalla revoca del permesso.
  • Non sussiste un periculum in mora per l’unità familiare quando dagli accertamenti dell’amministrazione risulti che il nucleo familiare vive stabilmente all’estero e che i figli minori vi frequentano le scuole.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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