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Ordinanza

Ordinanza n. 32/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento del silenzio formatosi sulla “settima richiesta” di cui all’ “istanza di accesso civico (art. 5 – comma 1 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33)” inviata a mezzo p.e.c. il 17.2.2025

Giustizia amministrativa202500161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio formatosi sulla settima richiesta di un'istanza di accesso civico semplice relativa alla pubblicazione del Rendiconto e della Relazione illustrativa sull'utilizzo dei contributi del 5 per mille dell'Irpef

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha presentato al Comune di Monfalcone, il 17 febbraio 2025, un'istanza di accesso civico semplice ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 33/2013, articolata in sedici richieste riguardanti documenti non pubblicati sul sito istituzionale. Ha dedotto il mancato riscontro della settima richiesta, concernente il Rendiconto e la Relazione illustrativa relativa all'utilizzo dei contributi del 5 per mille dell'Irpef a partire dall'annualità 2019, chiedendo l'accertamento dell'obbligo di pubblicazione e l'ordine giudiziale di pubblicazione, con comunicazione dell'adempimento e indicazione del collegamento ipertestuale. Nel corso del giudizio il Comune ha trasmesso una nota del 19 marzo 2025, comunicando che la sottosezione 'Rendiconto 5 per mille Irpef' della sezione 'Amministrazione Trasparente' era in corso di aggiornamento e che il Rendiconto e la Relazione illustrativa delle ultime annualità erano in corso di pubblicazione.

La decisione

Il TAR non ha definito né in rito né nel merito la domanda principale e ha riservato ogni decisione, comprese quelle sulle spese. Ha ritenuto necessario acquisire una relazione documentata e aggiornata del Comune per ricostruire il quadro fattuale e verificare: se i dati richiesti esistano e siano nella disponibilità dell'amministrazione; se siano formalizzati in un documento; se siano reperibili in una sezione del sito istituzionale; e, in caso negativo, se, quando e con quali modalità il Comune intenda procedere alla pubblicazione. Ha assegnato all'amministrazione il termine di quindici giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza e ha fissato la prosecuzione del giudizio all'udienza camerale del 24 marzo 2026.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1, d.lgs. 33/2013

    Costituisce la base normativa dell'istanza di accesso civico semplice, finalizzata a ottenere la pubblicazione di dati, documenti e informazioni soggetti a obbligo di pubblicazione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori disposti dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieObblighi di pubblicazione e trasparenzaAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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