Ordinanza n. 12/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del “bando di gara per affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale minimo di Pordenone – procedura aperta – CIG: B92C1E3861” e dei relativi allegati, pubblicato sulla G.U.U.E. in data 21.11.2025; - di tutta la documentazione di gara richiamata all’art. 7 del bando di gara ed in particolare dell’Allegato B (Dati Significativi degli Impianti); - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso, allo stato non noto alla ricorrente ivi incluse, ove occorrere possa, la Determinazione n. 2025/109, n. cron. 2820 in data 19.11.2025, recante “Affidamento in concessione del servizio di distribuzione del Gas Naturale nell’Ambito Territoriale Minimo “Pordenone” mediante procedura aperta ex art. 9 D.M. 226/2011 e art. 71, comma 1, del D.Lgs. 36/2023. Determinazione a contrattare e approvazione atti di gara. CIG B92C1E3861”, nonché la nota tender_74608-RDO_rfq_108134 recante “risposte ai quesiti pervenuti al 18.12.2025”, con riserva espressa di motivi aggiunti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando e documentazione della gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale minimo di Pordenone, inclusi i dati significativi degli impianti e gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il bando e gli atti della procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale minimo di Pordenone, nonché la determinazione a contrattare, l’allegato relativo ai dati significativi degli impianti e le risposte ai quesiti pervenuti, con riserva di motivi aggiunti. La ricorrente ha dedotto, in sede cautelare, che la mancata sospensione avrebbe compromesso il diritto di difesa e la possibilità di ottenere una pronuncia di merito prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, imponendole inoltre di partecipare alla gara formulando un’offerta non adeguatamente ponderata per le incertezze derivanti dai profili di illegittimità contestati. Il testo dell’ordinanza non espone nel dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti contro gli atti di gara.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo insussistente, allo stato, il periculum in mora. In particolare, ha considerato idonei a escludere il grave e irreparabile pregiudizio prospettato i termini accelerati previsti dall’art. 120, commi 5 e 11, c.p.a. per la fissazione d’ufficio dell’udienza pubblica e per il deposito della sentenza nel rito appalti. Poiché il ricorso era stato notificato il 19 dicembre 2025, il Collegio ha ritenuto palese che l’udienza pubblica e la relativa decisione, da fissarsi nel prosieguo, sarebbero intervenute in tempo utile per salvaguardare le esigenze della ricorrente, prima della scadenza rilevante della procedura. Il giudice ha quindi negato la sospensione senza pronunciarsi in via definitiva sui profili di fumus boni iuris e sulla legittimità sostanziale degli atti impugnati. Ha fissato per la trattazione del ricorso l’udienza pubblica del 10 marzo 2026, tenendo conto anche del termine dimidiato previsto per la fissazione dell’udienza, e ha rinviato al definitivo la decisione sulle spese, comprese quelle della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l’istanza è stata esaminata ma respinta per l’insussistenza del periculum in mora.
art. 120, comma 5, c.p.a.
Nel rito relativo alle controversie sulle procedure di affidamento consente la fissazione d’ufficio dell’udienza pubblica; il termine accelerato è stato valorizzato per escludere il grave pregiudizio cautelare.
art. 120, comma 11, c.p.a.
Prevede il termine accelerato per il deposito della sentenza nel rito appalti; tale termine è stato ritenuto idoneo a garantire una decisione di merito tempestiva.
art. 71, comma 5, c.p.a.
Il termine per la fissazione dell’udienza è stato considerato dal TAR, con il dimezzamento previsto per il rito speciale, ai fini della fissazione della trattazione.
art. 119, comma 2, c.p.a.
Prevede il dimezzamento dei termini processuali nei riti abbreviati; è stato richiamato per la fissazione dell’udienza nel giudizio relativo alla gara.
Massime di principio
- Nel rito appalti, la tutela cautelare può essere negata per insussistenza del periculum in mora quando i termini accelerati per la fissazione dell’udienza pubblica e per il deposito della sentenza consentono una decisione di merito prima che si produca il pregiudizio grave e irreparabile allegato dal ricorrente.
- La mera esigenza di ottenere una pronuncia cautelare prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte non dimostra il periculum in mora se, alla luce della data di notificazione del ricorso e dei termini processuali accelerati, il giudizio di merito può essere definito tempestivamente.
- Il timore di dover formulare un’offerta sulla base di elementi della lex specialis ritenuti illegittimi non giustifica la sospensione cautelare quando la tempistica del rito appalti assicura una pronuncia di merito prima della scadenza rilevante della procedura.
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