Ordinanza n. 29/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare della misura di prevenzione ai sensi dell’art. 13 bis D.L. n. 14/2017 adottata dal Questore di Trieste con provvedimento n. 33/2024 del 22.10.2024, notificato alla ricorrente in data 28.10.2024, nonché di ogni atto del procedimento concluso con il provvedimento impugnato e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: misura di prevenzione adottata dal Questore di Trieste ai sensi dell'art. 13-bis d.l. n. 14/2017
Esito
La controversia
La ricorrente aveva impugnato la misura di prevenzione questorile chiedendone l'annullamento, previa tutela cautelare. Il ricorso è stato definito con sentenza di rigetto, che ha anche revocato l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato; tale sentenza non è stata appellata ed è passata in giudicato. Successivamente, il difensore della ricorrente ha depositato un'istanza di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato, richiamando una sentenza del Tribunale civile di Trieste che avrebbe dichiarato illegittima la revoca dell'ammissione e, conseguentemente, la sentenza che l'aveva disposta. Il TAR, prima di decidere sull'eventuale liquidazione, ha ritenuto necessario acquisire informazioni sulla notificazione della sentenza civile ai Ministeri interessati, sulle eventuali impugnazioni o intenzioni di impugnazione, sulle ragioni della sua pronuncia nei confronti del Ministero della Giustizia, estraneo al giudizio amministrativo originario, e sul suo eventuale passaggio in giudicato.
La decisione
Il TAR non ha deciso l'istanza di liquidazione né la questione relativa alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ha disposto incombenti istruttori, chiedendo ai Ministeri, tramite l'Avvocatura dello Stato, e al soggetto istante di fornire entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza le informazioni indicate in motivazione. In particolare, dovranno essere chiariti la notificazione della sentenza civile, le eventuali impugnazioni, la posizione del Ministero della Giustizia rispetto al giudizio civile e il passaggio in giudicato della pronuncia. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 24 marzo 2026. Le spese non risultano decise.
Norme richiamate
art. 13-bis d.l. n. 14/2017
È la disposizione in base alla quale il Questore di Trieste ha adottato la misura di prevenzione impugnata; nell'ordinanza istruttoria non viene svolta un'interpretazione della norma.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Come è indicizzato
Testo integrale
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