Ordinanza n. 110/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -dell''Ordinanza dell''Ufficio edilizia privata del Comune di Marcon n. 22 del 14.04.2025, notificata in data 15.04.2025, portante «accertamento di inottemperanza all''ordine di demolizione n. 14 del 24/02/2011 e conseguente immissione in possesso ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001», nonché di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, con particolare riferimento: - al verbale di sopralluogo prot. n. 8194 del 04.04.2025, mai notificato al ricorrente; -alla comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 15821 del 9.08.2024 nonché, ove e per quanto occorrer possa, ad ogni ulteriore atto del procedimento ancorché allo stato non conosciuto -compresa l''eventuale nota di trascrizione dell''ordinanza n. 22 del 14.04.2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DEFILIPPI PIERGIORGIO il 14/1/2026 : per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, dell’Ordinanza dell’Ufficio edilizia privata del Comune di Marcon n. 84 del 27.10.2025, notificata in pari data, portante «demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi», nonché di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, con particolare riferimento alla «relazione di sopralluogo» prot. n. 14645 del 26.06.2025, alla «relazione di sopralluogo» prot. n. 8194 del 04.04.2025, all’ordinanza n. 22 del 14.04.2025 di «accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione n. 14 del 24/02/2011 e conseguente immissione in possesso ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001», alla comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 15821 del 9.08.2024 nonché, ove e per quanto occorrer possa, ad ogni ulteriore atto del procedimento ancorché allo stato non conosciuto, compresa l’eventuale nota di trascrizione dell’ordinanza n. 22 del 14.04.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi, preceduta dall'accertamento di inottemperanza all'ordine di demolizione e dall'immissione in possesso
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale n. 22 del 14 aprile 2025, recante l'accertamento dell'inottemperanza a un precedente ordine di demolizione del 24 febbraio 2011 e la conseguente immissione in possesso ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, nonché gli atti presupposti, tra cui il verbale di sopralluogo e la comunicazione di avvio del procedimento. Con motivi aggiunti ha impugnato l'ordinanza n. 84 del 27 ottobre 2025, recante demolizione e rimessione in pristino, oltre agli ulteriori atti del procedimento. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, limitandosi a rilevare la necessità di approfondimenti propri della fase di merito e a valutare l'assenza di un grave pregiudizio per l'interesse pubblico derivante da una breve sospensione dell'ordine di demolizione.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare nei limiti indicati in motivazione e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza impugnata con i motivi aggiunti, cioè l'ordine di demolizione e rimessione in pristino. La misura è stata disposta perché la causa richiede approfondimenti propri della fase di merito e perché una breve sospensione non arreca un grave pregiudizio all'interesse pubblico, consentendo una valutazione del merito re adhuc integra. È stata fissata l'udienza pubblica del 16 aprile 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'accertamento di inottemperanza all'ordine di demolizione e della conseguente immissione in possesso.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della tutela cautelare richiesta e concessa.
Massime di principio
- Quando l'esame delle censure contro un ordine edilizio di demolizione e rimessione in pristino richiede approfondimenti riservati alla fase di merito, il giudice amministrativo può disporre una sospensione temporanea dell'efficacia dell'atto in presenza di un pregiudizio non grave per l'interesse pubblico.
- La sospensione cautelare di un ordine di demolizione può essere giustificata dall'esigenza di consentire una valutazione del merito della controversia re adhuc integra, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità dell'atto.
- In presenza di una misura cautelare limitata alla fase necessaria per la trattazione del merito, le spese possono essere compensate.
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