Cassazione Penale, Ordinanza n. 28710/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per fatti relativi alla coltivazione e detenzione di marijuana. Con il primo motivo deduceva violazione di legge, sostenendo che tra le condotte di coltivazione e detenzione non dovesse configurarsi un concorso di reati, perché la detenzione costituirebbe solo un post factum non punibile della coltivazione. Con il secondo motivo lamentava vizio di motivazione per l'omessa riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il difensore depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, ma riproponesse sostanzialmente le stesse doglianze già dedotte in appello e già respinte. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che la Corte territoriale aveva svolto una valutazione complessiva e adeguatamente motivata di mezzi, modalità, circostanze del fatto, quantità e qualità della sostanza, escludendo correttamente la lieve entità per la presenza di elementi indicativi di una attività di spaccio professionale. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
I motivi di impugnazione devono essere specifici e indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità.
La mancanza di specificità e il difetto di confronto con la motivazione impugnata determinano l'inammissibilità del ricorso.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La lieve entità richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza; il riconoscimento va escluso se anche uno solo degli elementi depone contro la minima offensività.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice richiamata in relazione ai reati di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente e alla possibile riqualificazione nel comma 5.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare le stesse censure già proposte in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata.
- La funzione dell'impugnazione è quella della critica argomentata del provvedimento: i motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto su cui si fonda il dissenso.
- In materia di stupefacenti, la lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 richiede una valutazione complessiva del fatto alla luce di tutti i parametri normativi; il giudice può escluderla quando anche un solo elemento sia incompatibile con la minima offensività.
- La motivazione sul diniego della lieve entità è sufficiente se dà conto del vaglio di tutti gli aspetti rilevanti e spiega perché taluni elementi siano stati ritenuti prevalenti nel giudizio di offensività.
- La deduzione in cassazione di un vizio motivazionale è inammissibile se si risolve in una generica contestazione della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici.
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