Cassazione Penale, Ordinanza n. 18899/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice esecuzione)
La controversia
Il ricorrente, già condannato con due sentenze irrevocabili, chiedeva al giudice dell'esecuzione l'unificazione sotto il vincolo della continuazione di reati definiti con una sentenza del Tribunale di Nola e con una successiva sentenza del Tribunale di Milano. La difesa sosteneva che i fatti del 2018 e del 2020 fossero riconducibili a un medesimo disegno criminoso, evidenziando che la distanza temporale tra le condotte sarebbe solo apparente, in quanto collegata alla fisiologica durata del contratto assicurativo, e che non assumerebbe rilievo decisivo il fatto che i fatti del 2020 siano stati commessi mentre era pendente il primo processo. Con il ricorso per cassazione veniva dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, comma 2, e 671 c.p.p., per avere il giudice dell'esecuzione escluso ingiustamente la continuazione tra i reati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le doglianze manifestamente infondate. Ha osservato che il giudice dell'esecuzione aveva svolto un'analisi approfondita dei singoli fatti, della loro genesi, delle modalità esecutive e della distanza temporale, giungendo con argomentazioni logiche alla conclusione che le condotte, pur simili, erano state poste in essere in un arco temporale dilatato e non risultavano in alcun modo ricollegabili tra loro; non era sufficiente, a tal fine, la sola dedotta situazione di disagio economico. La censura difensiva mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Viene richiamato come parametro della dedotta violazione di legge, ma la Corte rileva che le censure in realtà sollecitano una rivalutazione di merito non consentita in cassazione.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Viene richiamato come vizio di motivazione, ma la Corte reputa la motivazione del giudice dell'esecuzione логica e adeguata, quindi non sindacabile nel merito.
Invocato dalla difesa per sostenere la sussistenza del vincolo della continuazione tra i fatti giudicati con le due sentenze.
Richiamato come base della richiesta di riconoscimento della continuazione in executivis tra i reati già giudicati.
Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito quando il giudice dell'esecuzione abbia già motivato in modo logico e puntuale sull'assenza del vincolo della continuazione tra più reati.
- Ai fini del riconoscimento della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p., non basta la mera similarità delle condotte o la generica presenza di un disagio economico: occorre un concreto collegamento tra i fatti e una riconducibilità a un medesimo disegno criminoso.
- La distanza temporale ampia tra le condotte, unita alla mancanza di un collegamento fattuale specifico, può giustificare il diniego della continuazione in sede esecutiva.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve nella richiesta di rivalutare accertamenti fattuali già compiuti con motivazione congrua, esso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Come è indicizzato
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