Cassazione Civile, Sentenza n. 22686/2020 del 19/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Axpo aveva chiesto il rimborso di imposte (addizionali provinciali) versate in eccedenza per gli anni 2007-2009; l'Amministrazione aveva negato il rimborso per decorso del termine biennale di decadenza previsto dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504/1995. La Commissione Tributaria Regionale aveva invece ritenuto applicabile il termine di prescrizione ordinaria (art. 2946 c.c.) e aveva accolto l'appello di Axpo. La questione giuridica principale era se il termine biennale di decadenza si applichi anche ai pagamenti in eccedenza maturati nel corso del rapporto tributario o solo ai pagamenti indebitamente effettuati alla cessazione del rapporto.
La decisione
La Cassazione ha cassato la sentenza della CTR ritenendo che quest'ultima avesse errato applicando la prescrizione decennale e avesse confuso gli istituti della prescrizione e della decadenza. Tuttavia la Corte ha affermato il principio, conforme a precedente giurisprudenza, secondo cui il saldo creditorio risultante dalle dichiarazioni annuali, essendo destinato ex lege a compensare i successivi versamenti, non costituisce rimborso reclamabile durante la vigenza del rapporto tributario e diventa pagamento indebito solo alla cessazione del rapporto. Ne consegue che il termine biennale di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, TUA decorre soltanto dalla chiusura del rapporto tributario e dalla presentazione dell'ultima dichiarazione che evidenzi il credito. Poiché Axpo aveva presentato dichiarazioni almeno fino al 2011, non risultava decaduta. La Cassazione ha quindi rinviato la causa alla CTR della Lombardia in diversa composizione per verificare se il rapporto tributario fosse effettivamente cessato e, in caso affermativo, se il rimborso spettasse, demandando al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
La dichiarazione annuale di consumo realizza l'eventuale pagamento indebito. Le dichiarazioni annuali contengono gli elementi per determinare il debito d'imposta e il conguaglio annuale definisce il saldo cui si attribuisce rilevanza ai fini del credito o debito d'imposta.
Prevede il termine biennale di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso. La Corte interpreta che tale termine decorra dalla cessazione del rapporto tributario, ossia dalla presentazione dell'ultima dichiarazione dalla quale risulti il credito, non dal maturarsi del credito durante il rapporto.
d.lgs. n. 504/1995, art. 26 (ora comma 13 artt. correlati)
art. 26, comma 8 (oggi comma 13) citato per similitudine
Richiamato per analogia sul sistema di liquidazione delle accise (gas metano/energia elettrica). Sostiene che gli acconti mensili sono modalità di adempimento di un unico debito frazionato e che il conguaglio annuale determina il nuovo saldo che costituisce credito o debito.
Norma sulla prescrizione ordinaria (decennale). La CTR aveva fatto riferimento a questa norma per i rimborsi; la Cassazione ha ritenuto inadeguata questa qualificazione a favore della disciplina speciale della decadenza prevista dal TUA.
Richiamato in termini analogici: come nel conto corrente bancario il credito diventa esigibile alla chiusura del conto, così il saldo creditorio tributario diventa pagamento indebito ed esigibile solo alla cessazione del rapporto tributario.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra decadenza e prescrizione: la decadenza prevista dal TUA per il rimborso è un termine speciale che si applica differentemente rispetto alla prescrizione ordinaria.
- I saldi creditori risultanti dalle dichiarazioni annuali, quando destinate ex lege a compensare i successivi versamenti, non sono rimborsabili durante la vigenza del rapporto tributario e non costituiscono pagamento indebito fino alla cessazione del rapporto.
- Il termine biennale di decadenza per chiedere il rimborso decorre dalla cessazione del rapporto tributario e dalla presentazione dell'ultima dichiarazione che evidenzi il credito, non dal momento in cui il credito matura nel corso del rapporto.
- In caso di contestazione, verificare fattualmente la data di cessazione del rapporto tributario: solo dalla sua accertata estinzione inizia il termine di decadenza per il rimborso.
- Per i contribuenti: se si formano crediti in corso di rapporto, usarli in compensazione o, alla fine del rapporto, richiedere il rimborso entro il biennio; per l'amministrazione: conteggiare la decorrenza del termine dalla fine effettiva del rapporto.
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