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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22647/2020 del 19/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in parziale accoglimento dell'appello di Tessiture Pietro Radici, aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore di ADDCONS e disposto un diverso computo delle somme dovute. Le censure di ADDCONS vertevano, tra l'altro, sulla presunta violazione del giudicato e sull\'introduzione in appello di domande nuove relative al quantum delle fatture, sulla illegittimità del metodo di scomputo della nota di credito n. 84/03 e sul calcolo degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002, sulla validità della notificazione dell\'atto di opposizione (domicilio del difensore fuori della circoscrizione), sulla chiamata in causa di ADDIPLAST, su presunte omesse pronunce e nullità procedimentali e sulla compensazione delle spese

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di ADDCONS (assorbito il ricorso incidentale), confermando in sostanza la valutazione della Corte d'appello. In particolare la Cassazione ha ritenuto infondate o inammissibili le deduzioni circa: la novità delle domande in appello (la questione sul criterio di computo degli interessi era già dedotta in opposizione), la presunta pronuncia a sorpresa sulla nota di credito, la nullità della notificazione (ritenuta valida alla luce dell\'elezione di domicilio del difensore e dell\'art. 82 r.d. n. 37/1934), l\'illegittimità della chiamata in causa di ADDIPLAST e le ulteriori eccezioni procedurali. La Cassazione ha confermato il principio che la nota di credito va scomputata dal capitale e che gli interessi ex d.lgs. 231/2002 devono essere calcolati sull\'importo di ciascuna fattura fino al saldo. ADDCONS è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (liquidate in euro 3.200,00 oltre accessori). Il ricorso incidentale è stato assorbito.

Norme richiamate

  • decreto legislativo n. 231/2002, art. 4

    La norma disciplina gli interessi moratori dovuti sulle somme relative a fatture; la Corte ha disposto che gli interessi ex d.lgs. 231/2002 si calcolano sull\'importo di ciascuna fattura sino al saldo, dopo l\'eventuale rettifica del capitale mediante la detrazione della nota di credito valida

  • codice civile, art. 1194

    Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore

    La norma riguarda l\'imputazione di pagamenti effettuati; la Corte ha chiarito che non si applica alla nota di credito (che è una riduzione unilaterale del credito disposta dal creditore), per cui la detrazione dalla somma capitale è corretta

  • r.d. n. 37/1934, art. 82

    I procuratori che esercitano il proprio ufficio in un giudizio fuori dalla circoscrizione devono eleggere domicilio presso la sede dell\'autorità giudiziaria in cui il giudizio è in corso; questo giustifica la validità delle notificazioni al domicilio del difensore anche se il domicilio eletto dalla parte è in altro Comune

  • codice di procedura civile, art. 140

    La disciplina delle notificazioni eseguite presso la residenza o dimora di una persona che rifiuta il ritiro è applicabile solo nelle ipotesi tassative previste; nel caso di specie non sussistevano i presupposti per il completamento della notificazione ai sensi dell\'art. 140

  • codice di procedura civile, art. 170

    Dopo la costituzione in giudizio le notificazioni e comunicazioni si fanno al procuratore costituito; ciò rafforza la validità delle notificazioni dirette al difensore costituito

  • codice di procedura civile, artt. 91 e 92

    Il giudice può regolare le spese in base alla soccombenza integrale (art. 91) o alla reciproca parziale soccombenza (art. 92, comma 2); la Corte d\'appello ha legittimamente compensato le spese per la parziale soccombenza e per la condotta processuale dell\'attore

  • codice di procedura civile, art. 96

    La domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata richiede mala fede o colpa grave e di norma la totale soccombenza dell\'attore; con soccombenza reciproca o parziale non si giustifica l\'applicazione dell\'art. 96

  • codice di procedura civile, art. 360 (nn. 3 e 4)

    Gli specifici mezzi di impugnazione per cassazione (violazione di norme di diritto e nullità/omessa pronuncia) sono stati valutati dalla Corte: molte censure sono state ritenute inammissibili per carenza di interesse o per mancata specificità, altre infondate sul merito

Massime di principio

  • La nota di credito emessa dal creditore costituisce una rettifica unilaterale del credito e, salvo diverso accordo, va scomputata dal capitale prima del calcolo degli interessi; l\'art. 1194 c.c. sull\'imputazione dei pagamenti si applica ai pagamenti e non alla nota di credito
  • Gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 vanno calcolati sull\'importo effettivamente dovuto di ciascuna fattura fino al saldo: se esiste una valida nota di credito, questa incide sul capitale da cui far partire il calcolo degli interessi
  • Le questioni sollevate in appello non sono inammissibili se costituiscono riformulazioni esplicative di censure già svolte in primo grado; la Corte d\'appello può decidere su questioni di computo già dedotte nella fase di opposizione
  • Le notificazioni eseguite al difensore costituito sono efficaci: se il difensore esercita fuori della circoscrizione del Tribunale, l\'elezione di domicilio presso la sede dell\'autorità giudiziaria è rilevante ai fini della validità delle notificazioni (art. 82 r.d. 37/1934 e art. 170 c.p.c.)
  • La chiamata in causa di terzi non provoca automaticamente un vizio processuale sensibile in tutti i gradi; chi impugna deve dimostrare l\'effettivo pregiudizio al diritto di difesa per ottenere il vizio in cassazione
  • La richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata (art. 96 c.p.c.) richiede prova di mala fede o colpa grave e, di norma, la totale soccombenza della parte che si chiede di sanzionare; la soccombenza reciproca o parziale rende improponibile la sanzione
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e indicare l\'atto o il verbale in cui la questione è stata proposta; le censure generiche o prive di indicazione della tempestiva deduzione in sede di merito sono spesso inammissibili

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