Cassazione Civile, Sentenza n. 22684/2020 del 19/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso incidentale (mancato rispetto del termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, L. 212/2000), dichiarando la nullità dell'atto impositivo e della sentenza impugnata. Decidendo nel merito, la Corte ha accolto il ricorso originario di Enipower s.p.a., cassato la sentenza di merito e annullato l'avviso di pagamento. Le spese processuali sono compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di pagamento n. A13471 del 11/12/2007 per €160.795,12 relativo a maggiore imposta di consumo sull'energia elettrica per il 2002. L'Agenzia sosteneva che Enipower avesse indebitamente cumulato i consumi di terzi per ottenere l'esenzione prevista dall'art. 52 d.lgs. n. 504/1995 per consumi mensili oltre 1.200.000 kWh. Enipower, oltre a resistere, ha proposto ricorso incidentale lamentando, tra l'altro, la nullità dell'atto impositivo per violazione del contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 12, comma 7, della L. 212/2000 (mancato rispetto del termine di 60 giorni dalla notifica del verbale di chiusura delle operazioni di verifica). I fatti di notifica: verbale di chiusura notificato il 3/12/2007; avviso di pagamento notificato il 17/12/2007, quindi prima del decorso dei 60 giorni.
Norme richiamate
art. 52 d.lgs. n. 504/1995
Disciplina l'esenzione per le industrie con consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh; nel caso in esame la Commissione di merito aveva valutato questioni di cumulabilità dei consumi fra operatori, ma la Corte di Cassazione ha risolto il giudizio su base procedurale senza entrare nel merito dell'applicazione di questa norma
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente)
Stabilisce il termine di 60 giorni dall'avvenuta notifica del verbale di chiusura delle operazioni per esercitare il contraddittorio endoprocedimentale; il mancato rispetto di tale termine, salvo documentata e grave urgenza, rende nullo l'atto impositivo emanato a seguito di accesso/ispezione/verifica
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Fatto valere come norma procedurale che consente il ricorso per cassazione per violazione di norme processuali che determinano nullità dell'atto impugnato
artt. 2697 e ss. c.c.
Riferiti dalla ricorrente in tema di onere della prova relativamente alla contestazione sui consumi; la Corte non è però entrata nel merito di tali profili a causa della prevalenza del vizio procedurale
art. 57 d.lgs. n. 504/1995 e art. 2935 c.c.
Riferiti nel controricorso incidentale con riguardo alla prescrizione della pretesa per un periodo indicato; la Corte ha assorbito la questione perché ha ritenuto risolutiva la nullità procedurale
Massime di principio
- Il mancato rispetto del termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente per il contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell'atto impositivo emanato a seguito di accesso/ispezione/ verifica, salvo che l'amministrazione documenti una motivata e straordinaria urgenza diversa dal mero pericolo di prescrizione
- Quando sussiste una nullità procedurale rilevante (es. violazione del contraddittorio), il giudice può assorbire le questioni di merito e annullare l'atto senza entrare nel merito delle contestazioni sostanziali (es. cumulabilità dei consumi, applicazione di esenzioni)
- La parte interessata deve conservare e produrre con cura le date e le notifiche (verbali di chiusura, avvisi) perché la sequenza temporale è spesso decisiva per la configurazione di nullità formali
- La documentazione dell'eventuale urgenza da parte dell'amministrazione deve essere specifica e motivata; l'affermata necessità di evitare la prescrizione non è di per sé idonea a giustificare il mancato rispetto del termine endoprocedimentale
- Se il giudice di legittimità accerta la nullità dell'atto impositivo, l'atto è annullato anche con effetto rispetto alla sentenza di merito che lo ha confermato; le spese possono essere compensate quando entrambe le parti avevano ragioni astrattamente fondate
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