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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22807/2020 del 20/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente, militare della Guardia di Finanza, aveva chiesto al TAR il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico secondo il sistema retributivo precedente alla L. 8/8/1995, n. 335 e, in via subordinata, il risarcimento del danno per il mancato tempestivo avvio delle procedure di negoziazione/concertazione relative al trattamento di fine rapporto (TFR) e alla previdenza complementare ("secondo pilastro"). Si era instaurato un contrasto di giurisdizione tra TAR e Corte dei conti sulla competenza in ordine alla domanda risarcitoria connessa alla mancata attivazione della previdenza complementare.

La decisione

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno cassato la sentenza del TAR che aveva declinato la giurisdizione, e hanno dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo (TAR) in ordine alla domanda risarcitoria per il mancato avvio delle procedure di negoziazione/concertazione relative al TFR e alla previdenza complementare. La Corte ha ritenuto che la domanda di risarcimento attiene direttamente al rapporto di impiego e agli obblighi del datore di lavoro (inadempimento contrattuale), esulando dalla materia strettamente pensionistica riservata alla Corte dei conti. La controversia è stata rinviata al giudice amministrativo anche per le spese del giudizio; le spese del presente giudizio sono compensate in considerazione del conflitto giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • Legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma Dini)

    Riconosciuta come normativa che ha introdotto il passaggio al sistema contributivo e la disciplina della previdenza complementare nel contesto del riassetto pensionistico; la Corte valuta che l'assetto normativo collegato alla L. 335/1995 non esclude che questioni connesse all'attivazione del "secondo pilastro" possano costituire inadempimenti attinenti al rapporto di lavoro.

  • D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124

    Richiamato quale fonte normativa relativa alle forme pensionistiche complementari; la Corte lo colloca nel quadro del "secondo pilastro" e della disciplina negoziale/contrattuale per la sua attuazione.

  • Art. 26, comma 20, L. 23 dicembre 1998, n. 448

    "Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, potranno definire, per il personale ivi contemplato, la disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nonché l'istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni"

    La norma attribuisce all'ambito della negoziazione/concertazione la definizione delle modalità di istituzione e gestione del TFR e delle forme di previdenza complementare per il pubblico impiego; la Corte ne trae il criterio per qualificare tali questioni come inerenti al rapporto di impiego e alla contrattazione collettiva.

  • D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

    Codifica la disciplina del sistema della previdenza complementare (secondo pilastro). La Corte la usa per distinguere tra prestazione obbligatoria di primo pilastro e prestazione complementare di derivazione negoziale, ponendo l'accento sul carattere negoziale della previdenza complementare.

  • R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 (artt. 13 e 62)

    Richiamato per il principio della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica strettamente intesa (sussistenza, misura, decorrenza della pensione). La Corte ricorda però i limiti di tale giurisdizione quando la controversia ha natura essenzialmente collegata al rapporto di lavoro.

  • D.Lgs. 6 agosto 2016, n. 174 (art. 17 cod. giust.cont.)

    Citato per l'individuazione del giudice competente per le questioni relative alla buonuscita/TFR; la Corte richiama la norma per spiegare che questioni sul trattamento di fine servizio sono normalmente devolute al giudice del rapporto di lavoro (qui il giudice amministrativo).

  • Costituzione (artt. 3, 36 primo comma, 38 secondo comma)

    Riportati come la possibile contestazione di incostituzionalità prospettata dai ricorrenti; la Corte li menziona nel ricostruire le argomentazioni ma decide sulla giurisdizione senza entrare nel merito di eventuali questioni di costituzionalità.

Massime di principio

  • Se la domanda ha per oggetto la sussistenza, misura o decorrenza della pensione intesa come prestazione obbligatoria a carico dello Stato, la giurisdizione è della Corte dei conti.
  • Se la domanda di risarcimento è fondata sull'inadempimento degli obblighi del datore di lavoro relativamente all'avvio delle procedure di negoziazione/concertazione per TFR o previdenza complementare, essa attiene prioritariamente al rapporto di impiego e rientra nella giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro (per il pubblico impiego: giudice amministrativo).
  • La qualificazione della causa petendi e del petitum (cioè se la controversia è essenzialmente previdenziale o essenzialmente contrattuale/relativa al rapporto di lavoro) è determinante per individuare la giurisdizione competente.
  • Le questioni relative alla previdenza complementare, pur essendo "collegate funzionalmente" alla previdenza obbligatoria, possono essere sottratte alla giurisdizione della Corte dei conti se il loro contemperamento deriva dalla contrattazione/negoziazione e riguarda obblighi del datore di lavoro.
  • L'eccezione di difetto di interesse o di legittimazione è questione di merito e non di giurisdizione: non può essere risolta nel primo grado di una controversia volta a definire la competenza tra giurisdizioni.
  • In presenza di dubbi o conflitti giurisprudenziali su materie ibride (previdenza vs rapporto di lavoro), è utile formulare il petitum in modo chiaro (distinguendo domanda pensionistica da domanda risarcitoria per inadempimento) per orientare preventivamente la questione di competenza.

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