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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8844/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato articolato in quattro motivi: 1) remissione della querela da parte della persona offesa Anna Rita Salaris e contestuale accettazione da parte di Bartolomucci; 2) dedotta prescrizione del reato; 3) e 4) esclusione della scriminante del diritto di critica (violazione di legge e vizio di motivazione). Il motivo principale e decisivo è stato il primo, relativo alla remissione di querela

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: poiché la querela è stata rimessa il 20/04/2023, il reato si è estinto. La Corte ha dichiarato l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p. e dell'art. 129 c.p.p., ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto che le statuizioni civili conseguenti alla condanna sono travolte dall'estinzione. Le ulteriori censure sono state ritenute assorbite. Le spese del procedimento sono state poste a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 152 cod. pen.

    Norma sulla estinzione del reato; la Corte la invoca per dichiarare estinto il reato in conseguenza della remissione di querela

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Regola la declaratoria di estinzione del reato da parte del giudice di legittimità; la Corte lo applica per rilevare e dichiarare d'ufficio l'estinzione quando il ricorso è tempestivo

  • art. 129, comma 2 cod. proc. pen.

    Individua ipotesi in cui non si procede alla declaratoria d'estinzione; la Corte afferma che tali ipotesi non ricorrono nel caso di specie

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Prevede il limite per il giudice dell'impugnazione di decidere solo sugli effetti civili in alcuni casi; la Corte chiarisce che tale norma opera solo per estinzione per amnistia o prescrizione e non per remissione di querela, quindi la remissione travolge anche le statuizioni civili

  • art. 340, comma 4 cod. proc. pen.

    Consente di porre a carico dell'imputato le spese processuali; la Corte lo applica per addebitare le spese all'imputato dopo l'annullamento per estinzione

  • art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita e regola i motivi ammessi in cassazione; la Corte dichiara i motivi nei limiti di detta disposizione

Massime di principio

  • La remissione della querela da parte della persona offesa, quando valida e accettata, estingue il reato e impone al giudice di legittimità di dichiarare l'estinzione se il ricorso è tempestivo.
  • L'estinzione del reato per remissione di querela travolge anche le statuizioni civili connesse alla condanna; l'art. 578 c.p.p. non limita questo effetto, essendo applicabile solo nei casi di amnistia o prescrizione.
  • Se la remissione interviene nel corso del processo, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato.
  • La presenza di altre censure (es. prescrizione o scriminanti) può risultare assorbita se la remissione della querela determina l'estinzione del reato.
  • Le spese processuali possono essere comunque poste a carico dell'imputato anche in caso di estinzione per remissione, ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.

Testo integrale

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