Sentenza del 12/04/2017 n. 9472 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'avviso di accertamento relativo a Irpeg e Irap per il 1999, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione una quota del contributo in conto capitale concesso alla società ai sensi della L. 19 dicembre 1992, n. 488. La C.T.R. della Campania aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo applicabile la disciplina vigente al momento della concessione del contributo, avvenuta nel 1997, e ravvisando un errore nel calcolo della quota imponibile per il 1999, indicata in lire 35.376.675. L'Agenzia ha impugnato la decisione per violazione dell'art. 55, comma 3, lett. b), del T.U.I.R. (testo anteriore alla riforma): secondo l'Ufficio, la società aveva tassato il 20% del contributo dal 1998 e imputato l'80% residuo a risconti passivi, ma nel 1999 avrebbe poi destinato l'intero contributo a riserva legale, omettendo la tassazione dovuta. L'Agenzia sosteneva che, anche applicando il regime precedente, fosse imponibile almeno un quinto del 50% del contributo riscosso, pari a lire 35.248.038, e che un eventuale versamento eccessivo negli anni precedenti andasse corretto con istanza di rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto inammissibile la censura perché presupponeva una ricostruzione dei fatti diversa da quella accolta dalla C.T.R.: la sentenza impugnata aveva inteso la controversia come un errore nel calcolo della quota imponibile, non come totale omissione della sopravvenienza attiva nel 1999. La Corte ha inoltre osservato che la C.T.R. non aveva affermato principi incompatibili con la ricostruzione normativa prospettata dall'Agenzia; la contestazione riguardava invece la ricostruzione della fattispecie concreta, non censurabile come violazione di legge. Nessuna decisione sulle spese, poiché la società intimata non si è difesa in cassazione. Decisione assunta a Roma il 25 gennaio 2017 e depositata il 12 aprile 2017.
Norme richiamate
Art. 55, comma 3, lett. b), del T.U.I.R. (testo anteriore alla riforma)
Nella sentenza impugnata, comunque, non è dato leggere alcuna affermazione in contrasto con la ricostruzione della disciplina applicabile alla fattispecie quale proposta dalla stessa ricorrente, la censura svolta impingendo unicamente nella ricostruzione della fattispecie concreta sottoposta all'esame del giudice tributario, che è aspetto non suscettibile di censura per violazione di legge ma, se del caso, unicamente di sindacato in ordine alla congruità della motivazione.
La norma non consente di fondare una censura per violazione di legge quando, in realtà, si contesta la ricostruzione dei fatti adottata dal giudice di merito. In questo caso, l'Agenzia non ha dimostrato un contrasto tra la disciplina applicabile e la decisione della C.T.R.; ha invece proposto una diversa ricostruzione del trattamento contabile e fiscale concreto del contributo.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura svolta impingendo unicamente nella ricostruzione della fattispecie concreta sottoposta all'esame del giudice tributario, che è aspetto non suscettibile di censura per violazione di legge ma, se del caso, unicamente di sindacato in ordine alla congruità della motivazione.
Il ricorso per cassazione per violazione di legge non è lo strumento per ottenere una nuova valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito. Se la doglianza riguarda la ricostruzione della fattispecie concreta, può eventualmente rilevare sul piano della motivazione, ma non integra di per sé il vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione occorre confrontarsi con la ricostruzione dei fatti effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata: una censura che presuppone fatti diversi può essere dichiarata inammissibile.
- La violazione di legge va distinta dalla contestazione della valutazione o ricostruzione della fattispecie concreta. La prima riguarda l'interpretazione o applicazione della norma; la seconda, se ammissibile, deve essere formulata attraverso il pertinente vizio di motivazione.
- Quando la decisione di merito non contrasta con il principio giuridico invocato dal ricorrente e la controversia riguarda soltanto la quantificazione o l'imputazione concreta di un componente di reddito, non basta riproporre in cassazione una diversa lettura dei fatti per ottenere la cassazione della sentenza.
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