Cassazione Civile, Ordinanza n. 06983/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La società correntista aveva convenuto in giudizio la banca deducendo la nullità della pattuizione di anatocismo trimestrale e l’illegittimità di altri oneri applicati su due rapporti di conto corrente, chiedendo la restituzione di somme versate in eccedenza per interessi anatocistici, interessi ultralegali, errato computo delle valute e altri addebiti. Il tribunale aveva accolto solo la domanda relativa a commissioni di massimo scoperto; in appello la banca aveva censurato, tra l’altro, la carenza di prova documentale, mentre la corte territoriale aveva accolto parzialmente l’impugnazione ritenendo non provato il credito restitutorio relativo a uno dei conti per mancanza dell’estratto conto di chiusura. In cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità della censura ex art. 342 c.p.c.; (2) violazione dell’art. 2697 c.c. e delle norme processuali per avere la corte considerato nuova, o comunque mal valutato, la doglianza sulla prova del credito; (3) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell’art. 1283 c.c., oltre a vizio motivazionale, perché la corte d’appello aveva ritenuto decisiva la mancanza dell’ultimo estratto conto, escludendo ogni possibilità di prova aliunde nonostante la ricostruzione contabile fosse stata già svolta in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, infondato il secondo e fondato il terzo. Ha affermato che il vizio di omessa pronuncia non è configurabile con riguardo a eccezioni di rito; ha inoltre precisato che la doglianza sulla mancata prova del credito restitutorio non integra un’eccezione nuova vietata in appello, ma una sollecitazione al rilievo officioso della mancanza di prova. Sul punto decisivo, ha cassato la sentenza impugnata perché la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto necessario, in modo esclusivo, l’ultimo estratto conto per dimostrare il pagamento indebito e il quantum da restituire, senza considerare che la prova delle movimentazioni e del saldo può essere desunta anche da altri documenti, da elementi indiretti e da consulenza tecnica d’ufficio, da valutarsi complessivamente. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato per censurare l’omessa pronuncia; la Corte precisa però che l’omessa pronuncia è configurabile solo per questioni di merito e non per eccezioni di rito.
Invocato per contestare la genericità dell’appello; la censura non è stata accolta perché il relativo vizio non integra, nel caso, il decisum decisivo della sentenza.
Serve a ribadire che l’attore in ripetizione deve provare pagamento e mancanza di causa giustificativa; la mancanza di prova può essere rilevata d’ufficio dal giudice anche in appello.
Richiamato nel contesto della valutazione della prova e della non contestazione; la Corte valorizza la necessità di esaminare il complesso delle risultanze istruttorie.
La deduzione sulla prova del credito non è qualificata come eccezione nuova inammissibile in appello, ma come rilievo sulla prova del fatto costitutivo.
Richiamato per sostenere la prova presuntiva e la ricostruzione dei movimenti bancari anche per via indiretta.
Richiamato in relazione all’anatocismo trimestrale contestato sul conto corrente.
La condotta processuale della controparte e gli altri elementi del processo possono valere come argomenti di prova.
Le scritture contabili e le risultanze desumibili da esse possono essere utilizzate dal giudice per ricostruire l’andamento del conto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ripetizione dell’indebito bancario, l’attore deve provare sia l’avvenuto pagamento sia l’assenza di una valida causa debendi per la parte richiesta in restituzione.
- La prova delle movimentazioni di conto corrente e del saldo non richiede necessariamente la produzione di tutti gli estratti conto: il giudice può ricostruire il rapporto attraverso altri documenti, elementi indiziari, scritture contabili e consulenza tecnica d’ufficio.
- La mancata produzione dell’ultimo estratto conto non comporta automaticamente il rigetto della domanda se il complesso delle risultanze istruttorie consente di accertare in modo attendibile le rimesse solutorie e il quantum debeatur.
- La doglianza con cui l’appellante contesta la mancata prova del credito della controparte non costituisce eccezione nuova in senso tecnico, ma sollecitazione del dovere del giudice di verificare il fondamento probatorio della pretesa.
- Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile rispetto a eccezioni pregiudiziali di rito, ma solo rispetto a domande o questioni di merito effettivamente devolute al giudice.
- Il giudice di merito deve valutare le risultanze istruttorie nel loro complesso e non può attribuire all’estratto conto un valore di prova legale esclusiva.
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- ricorrente
- società correntista che aveva agito in giudizio per la ripetizione di somme asseritamente indebitamente addebitate su due conti correnti
- resistente
- istituto di credito convenuto, poi incorporante della banca originaria, che aveva resistito alla domanda di ripetizione e proposto appello
- ruolo_ricorrente
- correntista
- ruolo_resistente
- banca
- motivo
- La società correntista aveva convenuto in giudizio la banca deducendo la nullità della pattuizione di anatocismo trimestrale e l’illegittimità di altri oneri applicati su due rapporti di conto corrente, chiedendo la restituzione di somme versate in eccedenza per interessi anatocistici, interessi ultralegali, errato computo delle valute e altri addebiti. Il tribunale aveva accolto solo la domanda relativa a commissioni di massimo scoperto; in appello la banca aveva censurato, tra l’altro, la carenza di prova documentale, mentre la corte territoriale aveva accolto parzialmente l’impugnazione ritenendo non provato il credito restitutorio relativo a uno dei conti per mancanza dell’estratto conto di chiusura. In cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità della censura ex art. 342 c.p.c.; (2) violazione dell’art. 2697 c.c. e delle norme processuali per avere la corte considerato nuova, o comunque mal valutato, la doglianza sulla prova del credito; (3) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell’art. 1283 c.c., oltre a vizio motivazionale, perché la corte d’appello aveva ritenuto decisiva la mancanza dell’ultimo estratto conto, escludendo ogni possibilità di prova aliunde nonostante la ricostruzione contabile fosse stata già svolta in primo grado.
- risultato
- La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, infondato il secondo e fondato il terzo. Ha affermato che il vizio di omessa pronuncia non è configurabile con riguardo a eccezioni di rito; ha inoltre precisato che la doglianza sulla mancata prova del credito restitutorio non integra un’eccezione nuova vietata in appello, ma una sollecitazione al rilievo officioso della mancanza di prova. Sul punto decisivo, ha cassato la sentenza impugnata perché la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto necessario, in modo esclusivo, l’ultimo estratto conto per dimostrare il pagamento indebito e il quantum da restituire, senza considerare che la prova delle movimentazioni e del saldo può essere desunta anche da altri documenti, da elementi indiretti e da consulenza tecnica d’ufficio, da valutarsi complessivamente. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
- esito
- accoglimento_con_rinvio
- vincitore
- ricorrente
- normative_citate
- :[{
- nome
- art. 112 c.p.c.
- quote
- interpretazione
- Richiamato per censurare l’omessa pronuncia; la Corte precisa però che l’omessa pronuncia è configurabile solo per questioni di merito e non per eccezioni di rito.
- nome
- art. 342 c.p.c.
- quote
- interpretazione
- Invocato per contestare la genericità dell’appello; la censura non è stata accolta perché il relativo vizio non integra, nel caso, il decisum decisivo della sentenza.
- nome
- art. 2697 c.c.
- quote
- interpretazione
- Serve a ribadire che l’attore in ripetizione deve provare pagamento e mancanza di causa giustificativa; la mancanza di prova può essere rilevata d’ufficio dal giudice anche in appello.
- nome
- art. 115 c.p.c.
- quote
- interpretazione
- Richiamato nel contesto della valutazione della prova e della non contestazione; la Corte valorizza la necessità di esaminare il complesso delle risultanze istruttorie.
- nome
- art. 345 c.p.c.
- quote
- interpretazione
- La deduzione sulla prova del credito non è qualificata come eccezione nuova inammissibile in appello, ma come rilievo sulla prova del fatto costitutivo.
- nome
- art. 2729 c.c.
- quote
- interpretazione
- Richiamato per sostenere la prova presuntiva e la ricostruzione dei movimenti bancari anche per via indiretta.
- nome
- art. 1283 c.c.
- quote
- interpretazione
- Richiamato in relazione all’anatocismo trimestrale contestato sul conto corrente.
- nome
- art. 116 c.p.c.
- quote
- interpretazione
- La condotta processuale della controparte e gli altri elementi del processo possono valere come argomenti di prova.
- nome
- artt. 2709 e 2710 c.c.
- quote
- interpretazione
- Le scritture contabili e le risultanze desumibili da esse possono essere utilizzate dal giudice per ricostruire l’andamento del conto.
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