Cassazione Penale, Ordinanza n. 11892/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato. Il ricorso articolava un unico motivo, con due profili: il primo contestava la determinazione del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 133 c.p., sostenendo in modo generico che la pena sarebbe stata individuata in modo non corretto; il secondo censurava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, deducendo che non sarebbe stato adeguatamente valorizzato il contributo fornito alle indagini e nel corso dell'interrogatorio. La Corte ha ritenuto il primo profilo inammissibile perché del tutto generico e, comunque, infondato in concreto, essendo stata applicata la pena minima edittale; ha ritenuto il secondo profilo inammissibile sia perché non dedotto in appello, sia perché il ricorrente non aveva allegato o trascritto gli elementi probatori necessari a sorreggere la censura, in violazione dell'onere di autosufficienza del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente. La decisione non ha inciso sulla condanna di merito già pronunciata dalla Corte d'appello, che resta ferma. La Corte ha valorizzato, da un lato, la genericità delle censure sulla dosimetria della pena, dall'altro, la preclusione derivante dalla mancata deduzione in appello e la mancanza di autosufficienza quanto al vizio relativo alle attenuanti generiche.
Norme richiamate
È richiamato quale parametro per la determinazione del trattamento sanzionatorio; la censura sul punto è stata ritenuta generica e comunque priva di rilievo perché la pena applicata coincideva con il minimo edittale.
È richiamato per affermare la causa di inammissibilità del motivo non dedotto in appello.
È la base della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione la censura sulla determinazione della pena che si limiti ad affermazioni generiche e astratte, senza specifico riferimento ai criteri applicati nel caso concreto.
- La doglianza relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile se non è stata previamente dedotta in appello, operando la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, c.p.p.
- Il ricorso per cassazione che invochi un diverso apprezzamento del contributo dell'imputato alle indagini deve rispettare l'onere di autosufficienza, indicando o trascrivendo gli elementi di prova su cui la censura si fonda.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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