Cassazione Civile, Ordinanza n. 24088/2021 del 07/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società era stata dichiarata fallita dal Tribunale su ricorso di una creditrice. La società propose reclamo alla Corte d'appello, ma il reclamo fu dichiarato inammissibile perché ritenuto tardivo: la Corte territoriale fece decorrere il termine di trenta giorni non dalla notificazione della sentenza di fallimento, che non risultava eseguita nei modi previsti dalla legge fallimentare, bensì dalla circostanza che la società aveva rilasciato una procura a un difensore per la partecipazione alla procedura concorsuale, ritenendo da ciò desumibile la conoscenza della decisione. La società ricorse per cassazione con tre motivi: con il primo denunciò la violazione degli artt. 17 e 18 l. fall., sostenendo che il termine per il reclamo decorre solo dalla notificazione legale della sentenza e non da una mera conoscenza di fatto; con il secondo censurò l'affermazione di inattendibilità dei bilanci prodotti perché non depositati al registro delle imprese; con il terzo lamentò l'omesso esame della documentazione che, a suo dire, dimostrava la cessazione dell'attività e il mancato superamento delle soglie di fallibilità ex art. 1 l. fall.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che per il debitore il termine di trenta giorni per proporre reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento decorre solo dalla notificazione effettuata ai sensi dell'art. 17 l. fall., cioè mediante conoscenza legale del provvedimento, comprensiva del testo integrale della sentenza. Ha quindi escluso che la mera conoscenza di fatto, ricavata dal rilascio di una procura al difensore, sia sufficiente a far decorrere il termine. Ha invece dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per difetto d'interesse, perché diretti contro argomentazioni del giudice di merito svolte su un capo ormai assorbito dalla declaratoria di inammissibilità del reclamo e dunque prive di efficacia decisoria. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 17 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
La notificazione della sentenza dichiarativa di fallimento al debitore avviene su richiesta del cancelliere e nelle forme previste dall'art. 137 c.p.c.; solo questa notificazione fa decorrere il termine per il reclamo.
art. 18 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Il termine di trenta giorni per proporre reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento decorre per il debitore dalla notificazione legale della sentenza, non da una mera conoscenza di fatto.
Richiamato come forma di notifica applicabile alla comunicazione richiesta dall'art. 17 l. fall.
art. 16, comma 4, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221
La sentenza può essere notificata telematicamente all'indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi.
Viene richiamato per affermare che la disciplina speciale fallimentare deroga alla regola generale sulla decorrenza dei termini brevi per le impugnazioni, ma resta necessario un atto di conoscenza legale.
art. 1 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Le censure sulla fallibilità e sui presupposti dimensionali sono state ritenute estranee alla ratio decidendi della declaratoria di inammissibilità del reclamo.
art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto d'interesse.
Massime di principio
- Nel procedimento di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, il termine per il debitore decorre soltanto dalla notificazione della sentenza eseguita nelle forme di legge; la conoscenza meramente fattuale del fallimento non è sufficiente.
- La conoscenza legale del provvedimento presuppone che la parte riceva o compia un'attività processuale normativamente idonea a portarla a piena cognizione del testo integrale della decisione, in modo da consentire la predisposizione dell'impugnazione.
- Il rilascio di una procura al difensore per partecipare alla procedura concorsuale dimostra semmai la consapevolezza della pendenza del fallimento, ma non sostituisce la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine di reclamo.
- L'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese fa decorrere il termine per gli altri interessati, non per il debitore.
- Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile, le ulteriori questioni esaminate dal giudice di merito su capi ormai privi di efficacia decisoria non devono essere autonomamente impugnate, perché difetta l'interesse a censurarle.
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