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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34358/2022 del 16/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 13/11/2020 della Corte d'appello di Torino che confermava la condanna del Tribunale di Asti per truffa aggravata. Il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per presunta mancata motivazione sull'elemento oggettivo del reato, con critica alla prevalente valutazione basata sulle dichiarazioni della persona offesa; 2) carenza e contraddittorietà della motivazione riguardo alla testimonianza della parte civile e alla provenienza della fattura pro-forma n.12 del 24/5/2016; 3) mancata valutazione dei documenti prodotti in udienza (riconoscimento di debito del 30/6/2016, lettera Oraldi 3/8/2016, riscontro Full Power del 9/8/2016, sms tra Oraldi e Cristina Fissore) e del carteggio successivo al prestito; 4) errata qualificazione del fatto come truffa (art. 640 c.p.) invece che appropriazione indebita; 5) omissione nella valutazione della memoria difensiva del 28/9/2020 relativa alla restituzione integrale della somma mutuata e sua rilevanza in sede di pena; 6) erronea conferma delle statuizioni civili nonostante la revoca della costituzione di parte civile e conseguente liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e mera reiterazione delle questioni già decise in sede di appello. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione puntuale e articolata e che fosse applicabile il principio della "doppia conforme" (le decisioni di primo e secondo grado lette congiuntamente costituiscono un unico corpo decisionale). Ha inoltre rilevato l'aspecificità dei motivi, l'improponibilità di un sindacato del merito sulle valutazioni di fatto e di credibilità delle prove in sede di legittimità, e che l'omesso esame espresso di singole argomentazioni può essere sopperito se la motivazione complessiva le assorbe implicitamente. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla revoca della costituzione di parte civile, non essendo provata la revoca effettiva. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente per denunciare la mancanza di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse adeguata e che l'eventuale mancato riferimento puntuale ad alcune argomentazioni fosse superato dalla motivazione complessiva.

  • art. 640 c.p.

    Norma che incrimina la truffa: il ricorrente contestava la qualificazione del fatto come truffa anziché appropriazione indebita; la Corte ha ritenuto che la valutazione della natura del reato rientrasse nelle conclusioni di merito adeguatamente motivate e non sindacabili in Cassazione senza specifiche questioni di diritto.

  • artt. 538 e 546 c.p.p.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla conferma delle statuizioni civili nonostante la presunta revoca della costituzione di parte civile; la Corte ha ritenuto non provata la revoca effettiva e quindi infondata la censura.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiamato nel quadro della discrezionalità sull'aspecificità del motivo: la mancata correlazione tra ragioni del ricorso e le esplicitazioni del giudice può comportare inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso; consente la pronuncia di inammissibilità quando il ricorso è manifestamente infondato o reiterativo.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa motivazione deve essere specificamente confrontato con le argomentazioni della sentenza impugnata: l'assenza di risposta puntuale a ogni singola censura non costituisce automaticamente vizio se la motivazione complessiva assorbe e respinge implicitamente le eccezioni.
  • La 'doppia conforme' (coincidenza logico-argomentativa tra sentenza di primo e secondo grado) legittima la lettura congiunta delle motivazioni e rende più difficile il sindacato di legittimità su valutazioni probatorie quando non siano dedotte violazioni di diritto.
  • In Cassazione non è consentito un riesame libero degli elementi di fatto e della credibilità delle prove: le censure che chiedono una diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili se non fondate su profili di diritto evidenti.
  • Le doglianze generiche o aspecifiche (mancanza di correlazione tra le ragioni dell'impugnazione e la motivazione impugnata) possono comportare l'inammissibilità del ricorso.
  • La revoca della costituzione di parte civile deve essere provata adeguatamente per incidere sulle statuizioni civili: una mera enunciazione non basta a far decadere la statuizione, specialmente se non documentata in modo efficace.
  • La restituzione di somme successiva ai fatti può essere rilevante ai fini del trattamento sanzionatorio, ma per incidere sulle decisioni di merito o sulla qualificazione del reato occorre che la restituzione sia valorizzata attraverso motivazioni specifiche e questioni di diritto dedotte in modo efficace.

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