Cassazione Penale, Ordinanza n. 36706/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito già confermata in appello resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per i reati di falsità in documento e truffa. L'unico motivo dedotto lamentava violazione di legge per la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., ma la Corte ha rilevato che la censura era formulata in modo generico e indeterminato: non indicava gli specifici elementi posti a base della doglianza e non consentiva al giudice di legittimità di comprendere i rilievi mossi alla motivazione della sentenza impugnata, che risultava logicamente corretta.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata quale uno dei reati oggetto della condanna confermata in appello
norma incriminatrice richiamata quale uno dei reati oggetto della condanna confermata in appello
invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di una declaratoria immediata di proscioglimento, ma la censura è stata ritenuta generica e quindi non scrutinabile
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
è la disposizione sulla specificità dei motivi di impugnazione; il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non specifico e indeterminato
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti: la doglianza è inammissibile se non indica con precisione gli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la censura.
- La denuncia della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non può essere formulata in termini meramente assertivi, ma richiede l'indicazione concreta delle ragioni per cui sarebbe immediatamente rilevabile una causa di proscioglimento.
- Quando la motivazione della sentenza impugnata è logicamente coerente, la Corte di cassazione non può essere chiamata a un sindacato esplorativo su censure generiche o indeterminate.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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