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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25651/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il delitto di omesso versamento di imposta, contestando: 1) il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo che la motivazione fosse fondata solo sull'entità del superamento della soglia di punibilità e non sulla concreta offensività del fatto, da valutare anche alla luce del periodo emergenziale pandemico, dell'età avanzata e dell'incensuratezza; 2) la motivazione sull'elemento soggettivo, che secondo il ricorrente non avrebbe adeguatamente dimostrato il dolo specifico, trascurando il contesto personale e l'asserito disorientamento psicologico. Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché la corte territoriale aveva già affrontato in modo coerente e non illogico entrambe le questioni, valorizzando le modalità della condotta, l'assenza di elementi a sostegno della buona fede, l'irrilevanza della crisi pandemica e il non trascurabile scostamento dalla soglia, pari all'11%, nonché il mancato pagamento, anche parziale, del debito tributario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la decisione impugnata aveva fornito una motivazione solida e adeguata sia sulla sussistenza del dolo specifico sia sulla non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; ha inoltre confermato che, in tema di art. 5 d.lgs. 74/2000, l'istituto di cui all'art. 131-bis è applicabile solo quando l'omissione riguardi un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, mentre nel caso concreto lo scostamento era significativo (11%) e il debito non era stato neppure parzialmente versato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    È la norma incriminatrice oggetto del giudizio; la Corte richiama l'orientamento per cui, in materia di omesso versamento, la punibilità è ancorata alla soglia di legge e la particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. è configurabile solo se lo scostamento dalla soglia è minimo.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è ritenuta applicabile, nei reati tributari di omesso versamento, solo quando l'omissione riguardi un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, perché il legislatore ha già valutato l'offensività nella soglia stessa.

  • art. 13, comma 3-ter, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    La Corte d'appello aveva escluso l'applicabilità dell'istituto in ragione dello scostamento significativo dalla soglia e del mancato pagamento, anche parziale, del debito tributario.

  • art. 616 c.p.p.

    È il fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In materia di omesso versamento di imposte, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta in modo automatico o solo in ragione di elementi personali del reo: occorre che lo scostamento dalla soglia di punibilità sia talmente contenuto da rendere effettivamente tenue l'offesa.
  • Quando il giudice di merito motiva in modo coerente sulle modalità della condotta, sulla consapevolezza dell'agire illecito e sull'assenza di elementi idonei a dimostrare buona fede o disorientamento, la censura sull'elemento soggettivo è inammissibile se si risolve in una mera contrapposizione di lettura del fatto.
  • In tema di art. 5 d.lgs. 74/2000, la soglia di punibilità incorpora già una valutazione legale di offensività; per questo l'art. 131-bis c.p. può operare solo in casi marginali, con scostamento prossimo al limite normativo.
  • Lo stato di emergenza pandemica, l'età avanzata e l'incensuratezza, se non sorretti da specifico supporto fattuale e documentale, non valgono di per sé a escludere il dolo né a fondare la particolare tenuità del fatto.
  • La mancata estinzione, anche parziale, del debito tributario è elemento ostativo alla valorizzazione di istituti premiali o di non punibilità nei reati di omesso versamento quando il superamento della soglia sia apprezzabile.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati tributariParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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