Cassazione Civile, Ordinanza n. 15219/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore, cessato il rapporto di lavoro il 31 agosto 2008, aveva agito nei confronti della società datrice chiedendo il pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario, festivo, indennità di trasferta e indennità di caposquadra, per un importo complessivo di euro 87.306,26, asseritamente maturate durante il rapporto come operaio specializzato inquadrato nel 4° livello del CCNL edili. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo operativa la decadenza prevista dall'art. 35 del CCNL, che impone la proposizione di qualsiasi reclamo su salario o richiesta inerente al rapporto di lavoro entro sei mesi dalla cessazione del rapporto, e considerando tardiva la domanda giudiziale nonostante la sospensione del termine per il tentativo di conciliazione. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 35 CCNL in combinato disposto con gli artt. 2113 c.c. e 410 c.p.c., sostenendo che la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, notificata entro il termine semestrale, dovesse valere quale tempestiva manifestazione della volontà di far valere il diritto e quindi impedire la decadenza. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione del medesimo art. 35 in relazione agli artt. 1966 e 2113 c.c. e agli artt. 3 e 36 Cost., assumendo che si trattasse di diritti indisponibili non assoggettabili a un regime decadenziale. La società resistente ha contestato il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto non corretta l'interpretazione della corte territoriale secondo cui la richiesta di tentativo di conciliazione non integrerebbe il "reclamo" o la "richiesta" prevista dall'art. 35 CCNL. La Corte ha osservato che la clausola collettiva non impone una specifica forma per il reclamo e non richiede necessariamente l'avvio di un giudizio, sicché la domanda di conciliazione, contenente la specificazione delle rivendicazioni, costituisce una inequivoca manifestazione della volontà di far valere il diritto e integra il contenuto e la ratio della clausola decadenziale. Accertato il rispetto del termine semestrale mediante tale iniziativa, restano applicabili solo i principi generali in tema di prescrizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 35 CCNL edili
"qualsiasi reclamo su salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dall’operaio, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro"
La richiesta di tentativo di conciliazione, se tempestiva e contenente le rivendicazioni, integra il reclamo/richiesta previsto dalla clausola e soddisfa la previsione contrattuale di decadenza.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la non assoggettabilità dei diritti retributivi alla decadenza; la censura è stata assorbita.
Richiamato per collegare la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione alla manifestazione della pretesa creditoria.
Richiamato nel secondo motivo per sostenere la natura indisponibile del diritto azionato; motivo assorbito.
art. 3 Cost.
Invocato nel secondo motivo; non esaminato nel merito per assorbimento.
art. 36 Cost.
Invocato nel secondo motivo; non esaminato nel merito per assorbimento.
La richiesta di conciliazione, contenente l'esplicitazione della pretesa, è assimilata a una messa in mora idonea a interrompere la prescrizione.
Massime di principio
- Quando una clausola collettiva prevede che reclami o richieste sul trattamento economico debbano essere presentati entro un certo termine dalla cessazione del rapporto, la tempestiva richiesta di tentativo di conciliazione, se specifica le rivendicazioni e manifesta in modo inequivoco la volontà di far valere il credito, può integrare il "reclamo" richiesto dalla clausola.
- L'interpretazione di una clausola decadenziale non può essere formalistica quando il testo non impone una forma specifica per la richiesta: occorre valorizzare il contenuto sostanziale dell'atto e la sua idoneità a portare a conoscenza del debitore la pretesa del creditore.
- La richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione contenente l'indicazione delle pretese può assumere efficacia equivalente a una messa in mora ai fini dell'interruzione della prescrizione.
- Una volta accertato che la pretesa è stata fatta valere entro il termine previsto dalla clausola, la successiva tutela del diritto resta regolata dalle ordinarie regole sulla prescrizione, non potendo la decadenza essere affermata in modo automatico solo perché il giudizio è stato introdotto in un momento successivo.
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