Cassazione Penale, Sentenza n. 12479/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava il decreto di conferma della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per due anni e sei mesi, deducendo violazione di legge ex art. 125, comma 3 c.p.p., per carenza argomentativa sul requisito dell'attualità della pericolosità sociale qualificata. Sosteneva che dalla condanna penale citata non si poteva desumere il suo inserimento nella criminalità organizzata reggina e che gli elementi richiamati erano privi di definitività e quindi insufficienti a confermare la misura di prevenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il sindacato di legittimità in materia di misure di prevenzione è limitato a vizi di legge e a ipotesi di motivazione inesistente o meramente apparente; ha ritenuto invece che la Corte di appello avesse adeguatamente motivato l'attualità della pericolosità sociale, richiamando la condanna per reati di stupefacenti e gli indici sintomatici di contiguità con l'ambiente di criminalità organizzata, non emergendo elementi concreti che dimostrassero la cessazione di tale pericolosità. Condanna della ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 4, lett. b), c), d.; art. 10, comma 3
Le fattispecie di pericolosità sociale qualificata sono richiamate come presupposto per l'applicazione delle misure di prevenzione personali; l'art. 10, comma 3 limita il ricorso per cassazione ai profili di violazione di legge nel procedimento di prevenzione.
art. 125, comma 3; art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e)
L'art. 125 c.p.p. è richiamato dalla ricorrente per contestare la motivazione; la Corte ricorda che in cassazione nel procedimento di prevenzione è ammessa solo la doglianza per violazione di legge e che la motivazione può essere censurata in sede di legittimità solo se inesistente o meramente apparente (lett. c) o in ipotesi eccezionali di vizio di legge).
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
Le norme penali relative al traffico di stupefacenti sono richiamate come reato accertato in sede penale e utilizzate come indizio rilevante, unitamente ad altri elementi, per il giudizio di contiguità con la criminalità organizzata e per la valutazione della pericolosità sociale.
legge 27 dicembre 1956, n. 1423; legge 31 maggio 1965, n. 575
art. 4, comma 2 (legge 1956); art. 3-ter, comma 2 (legge 1965)
Richiami normativi storici che stabiliscono il regime speciale del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione (ammissibilità solo per violazione di legge).
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è limitato: è ammesso solo per violazione di legge e per motivazione inesistente o meramente apparente; non è possibile un sindacato esteso sulla valutazione dei fatti salvo che la motivazione sia del tutto carente.
- L'attualità della pericolosità sociale non può essere presunta automaticamente da un accertamento penale anteriore: il giudice di prevenzione deve verificare concretamente la persistenza di indici sintomatici e, se esistenti e recenti, questi possono corroborare la misura.
- Una condanna recente per reati collegati al traffico di stupefacenti e prove di assidua attività illecita e contiguità con soggetti o contesti di criminalità organizzata costituiscono indici forti per ritenere attuale la pericolosità sociale qualificata.
- La Corte di Cassazione interviene solo se la motivazione del provvedimento impugnato è priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; argomentazioni congrue e collegamenti fattuali anche sommari ma comprensibili sono normalmente sufficienti a reggere il provvedimento in sede di legittimità.
- In casi analoghi, per evitare l'annullamento del provvedimento di prevenzione, è fondamentale che il giudice di merito espliciti i concreti indici di persistenza della pericolosità e motivi perché le condotte riferite non sono desumibili come superate nel tempo.
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