Cassazione Penale, Sentenza n. 31915/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pilu impugna la sentenza di conferma dell'appello che lo ha condannato, a seguito di rito abbreviato, per i reati indicati dagli artt. 326 e 615-ter c.p., sostenendo errori di fatto e diritto: contestazione della ricostruzione probatoria basata su intercettazioni e file di log, dedotta innocenza circa il trasferimento di documenti alla casella rbario@libero.it, rilievi sull'appartenenza al NOE/SOC e sulla qualifica del Caldareri (presunti appartenente ai Servizi Segreti), criticità tecniche nelle indagini (funzionamento video, operato dei tecnici), e censura sulla determinazione della pena e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure riguardassero in massima parte questioni di fatto e la valutazione delle prove (intercettazioni, file di log, tabulati, servizi di osservazione) spettasse al giudice di merito. La Corte ha condiviso la ricostruzione secondo cui Pilu, in servizio presso il Reparto operativo per la tutela ambientale, aveva divulgato notizie coperte da segreto d'ufficio acquisendo documenti dal desktop, copiandoli su chiavetta USB e trasferendoli nella casella rbario@libero.it, da cui le informazioni giungevano al Caldareri e quindi all'Amatiello e agli esponenti della Italferro/ Fiori. Sono state ritenute infondate le doglianze sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Applicato come norma che punisce la rivelazione di notizie coperte da segreto d'ufficio; la Corte ha ritenuto integrato il reato perché Pilu ha divulgato informazioni relative a indagini in corso, pur non essendo autorizzato a comunicarle al soggetto che le riceveva.
Richiamato in relazione a condotte di accesso o interferenza su sistemi informatici; la sentenza valorizza l'analisi dei file di log e l'attività telematica che ha documentato ricerche, copia su USB e trasferimento di file verso la casella rbario@libero.it.
Invocato nella doglianza sulla motivazione: la Corte ha ritenuto che le contestazioni fossero in gran parte questioni di fatto e che la motivazione della Corte d'appello sia logica e confrontata con le censure, escludendo vizio di motivazione ai sensi dell'art. 192.
Richiamato nella censura difensiva circa il trattamento della pena e le differenze rispetto ai patteggiamenti dei coimputati; la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di attenuanti o di parificazione delle pene, valorizzando la gravità della condotta.
Richiamato con riferimento alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto corretta la quantificazione della pena da parte dei giudici di merito, escludendo l'applicabilità di attenuanti generiche richieste dal ricorrente.
Massime di principio
- Le contestazioni circa l'interpretazione di intercettazioni o linguaggio criptico costituiscono valutazioni di fatto: sono sostanzialmente insindacabili in Cassazione se la motivazione di merito appare logica e coerente.
- La prova tecnica (file di log, tabulati, analisi informatica, servizi di osservazione) ha grande rilevanza: la documentazione che colleghi accessi a postazioni riconducibili agli imputati può sostenere l'accertamento di trasferimenti illeciti di dati.
- La trasmissione di notizie di indagini in corso a soggetti non autorizzati integra il reato di rivelazione di segreto d'ufficio anche se il destinatario è un superiore in grado, quando questi non sia autorizzato a conoscere le indagini specifiche.
- Le questioni relative alla qualifica di servizio o alla appartenenza a reparti diversi (NOE vs SOC o presunti Servizi Segreti) richiedono prova probatoria e, se sono solo ricostruzioni alternative, difficilmente ribaltano la decisione già fondata su un compendio probatorio solido.
- Per ottenere il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche occorrono elementi concreti e rilevanti di collaborazione o di particolare tenuità del fatto; la mera presenza in udienza o una deposizione non sono di per sé sufficienti.
- In sede di ricorso per cassazione la doglianza deve prospettare vizi di diritto o vizio di motivazione specifico e non un nuovo esame del fatto; altrimenti il ricorso è a rischio di inammissibilità.
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