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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13837/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato, in rito abbreviato, la condanna pronunciata dal Tribunale per detenzione di marijuana. Il ricorso censurava: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; la determinazione della pena; il diniego della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità o, in alternativa, con la detenzione domiciliare. A sostegno veniva depositata memoria difensiva. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di questioni già valutate e disattese con motivazione congrua e non illogica dal giudice di merito; ha inoltre escluso vizi di legittimità sulla valutazione negativa quanto alle attenuanti e sulla motivazione della pena e della mancata sostituzione, fondata sulla gravità della condotta, sulla quantità della sostanza e sulla personalità dell'imputato, desunta anche da precedenti violazioni di prescrizioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta e immune da vizi la motivazione della Corte di appello sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, sulla congruità della pena inflitta nel medio edittale e sul diniego della sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 20-bis c.p.

    Richiamato come base normativa della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; la Corte osserva che la sua concessione resta subordinata a una valutazione discrezionale del giudice e alla verifica dei presupposti di legge.

  • art. 133 c.p.

    È il parametro cui il giudice deve attenersi per la determinazione della pena e per la valutazione prognostica sulla sostituibilità della pena detentiva; devono essere considerati gravità del fatto, modalità della condotta e personalità del reo.

  • art. 58, comma 1, legge n. 689 del 1981

    Il riferimento ai "fondati motivi" esprime la necessità di una prognosi negativa adeguatamente motivata circa l'inadempimento delle prescrizioni connesse alla sanzione sostitutiva.

  • art. 53, legge n. 689 del 1981

    Norma richiamata per affermare che l'accertamento delle condizioni per applicare una pena sostitutiva è un accertamento di fatto, non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, in assenza di causa non colposa dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni di merito già esaminate e disattese con motivazione logica e congrua dal giudice di appello.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione del giudice di merito sia mancante, apparente o manifestamente illogica; non basta contrapporre una diversa lettura dei fatti.
  • La determinazione della pena entro il medio edittale può essere motivata in forma sintetica, anche mediante il richiamo all'equità o adeguatezza della misura, quando la scelta risulti coerente con i criteri legali.
  • La concessione di pene sostitutive non è automatica ma dipende da una valutazione discrezionale del giudice, ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p. e a un giudizio prognostico sulla futura osservanza delle prescrizioni.
  • I 'fondati motivi' che giustificano il diniego della pena sostitutiva richiedono una motivazione che valorizzi elementi concreti del fatto e della personalità del condannato, come la gravità della condotta e precedenti violazioni di obblighi o prescrizioni.
  • L'accertamento sulla sostituibilità della pena detentiva è un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioPena e commisurazioneRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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