Cassazione Penale, Sentenza n. 32667/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva confermato la condanna di Mohamed per lesioni personali colpose ai sensi dell'art.590-bis c.p., censurando (1) l'esclusione dell'aggravante prevista dall'art.590-bis, comma 2 (per presunta guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e sotto effetto di stupefacenti): il ricorrente sosteneva che lo stato di ebbrezza poteva essere provato anche tramite elementi sintomatici e la confessione dell'imputato; (2) la dichiarazione di nullità degli accertamenti alcolemici e tossicologici svolti in ospedale per mancato avviso al difensore, deducendo che l'imputato era sedato e quindi non sussisteva l'obbligo di attendere la sua capacità di comprendere l'avviso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: per l'aggravante di cui all'art.590-bis, comma 2, è necessario dimostrare il superamento della soglia di 1,5 g/l (richiamo all'art.186, comma 2, lett.c, C.d.S.); sebbene gli elementi sintomatici e confessioni possano concorrere alla prova, per soglie così elevate occorre motivazione congrua e decisiva, che mancava nel caso (la dichiarazione di avere bevuto "due bicchieri" non è decisiva). Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo, richiamando il principio consolidato che la polizia giudiziaria non è tenuta ad attendere condizioni di piena lucidità dell'interessato quando l'esecuzione dell'accertamento è urgente e il ritardo comprometterebbe il risultato; la Corte territoriale aveva implicitamente ritenuto che l'imputato fosse nelle condizioni di comprendere gli avvisi. Conseguenza: rigetto del ricorso e conferma della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art.590-bis cod. pen.
Norma che disciplina le lesioni personali stradali con aggravante speciale quando commesse in violazione delle norme sulla circolazione; il comma 2 rinvia, per l'aggravante connessa all'ubriachezza, ai limiti di tasso previsti dal codice della strada.
artt.141, 142, 143 d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada)
Norme del Codice della Strada relative a comportamento e segnali, limiti di velocità e sorpasso; la loro inosservanza è stata contestata come causa del sinistro.
art.186 comma 2 lett.c) d.lgs. 30 aprile 1992, n.285
soglia superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)
Stabilisce la soglia di alcolemia cui corrisponde il reato/ aggravante più grave; per dimostrare il superamento di tale soglia occorrono elementi probatori adeguati, e l'accertamento strumentale è la forma più idonea, benché non esclusiva.
art.114 disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo dell'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore quando si compiono accertamenti non terapeutici su persona ricoverata; la sua omissione può comportare inutilizzabilità degli accertamenti stessi, salvo che l'atto fosse urgente e la sua esecuzione immediata fosse necessaria.
art.178 lett.c) e art.356 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla nullità degli accertamenti (art.178 lett.c) sui vizi di forma/consenso) e all'inutilizzabilità degli atti ai sensi dell'art.356; la Corte territoriale aveva dichiarato nulli gli esami per omissione degli avvisi prescritti.
artt.354 e 356 cod. proc. pen.
Riferimenti a norme sul consenso e utilizzabilità delle prove; il giudice ha richiamato il principio secondo cui in casi urgenti la P.G. può procedere senza attendere condizioni di piena lucidità dell'indagato se il ritardo comprometterebbe l'accertamento.
art.606 cod. proc. pen.
Norma che elenca i motivi di ricorso in Cassazione (lett.b, c, e richiamate nel ricorso): violazione di legge e travisamento della prova.
Massime di principio
- Per ottenere l'aggravante prevista dall'art.590-bis, comma 2 (reato stradale con stato di ebbrezza elevata), è necessario dimostrare il superamento delle soglie di alcolemia previste dal Codice della Strada; se la soglia è particolarmente alta (es. >1,5 g/l), la prova basata solo su dichiarazioni confessorie o sintomi deve essere supportata da motivazione particolarmente convincente.
- Gli esami strumentali (alcolemia e tossicologici) non sono l'unica fonte di prova ma costituiscono l'elemento più sicuro; elementi sintomatici e confessioni possono concorrere, ma non sostituiscono in modo automatica il valore di un accertamento strumentale quando è contestato il superamento di soglie elevate.
- Se gli accertamenti sanitari sono disposti in ospedale per finalità d'indagine e non per finalità terapeutiche, la P.G. dovrebbe prestare l'avviso previsto dall'art.114 disp.att.; la mancata informazione può determinare l'inutilizzabilità degli esiti, salvo che ricorra l'eccezione dell'urgenza che giustifica l'immediata esecuzione per evitare la perdita probatoria.
- La polizia giudiziaria non è obbligata ad attendere condizioni di completa lucidità dell'interessato quando l'accertamento è urgente e il ritardo comprometterebbe l'esito (giurisprudenza consolidata); tuttavia, l'applicabilità di questa deroga dipende dalla concreta valutazione delle condizioni del soggetto e dalle circostanze del caso.
- In sede di impugnazione, la Corte di Cassazione non procede a una semplice rivalutazione di fatto delle prove già esaminate dai giudici di merito: contestazioni che richiedono nuova valutazione fattuale sono spesso dichiarate inammissibili o infondate se non incidono su vizio di diritto.
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