Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44002/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato con due motivi principali: (1) violazione di legge per avere la Corte territoriale rigettato la richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria per la presunta condizione di indigenza dell'imputato (immigrato irregolare), ritenendo erroneamente che la prognosi di inadempimento ostasse alla sostituzione; (2) errata applicazione dell'art. 648 c.p. sotto il profilo probatorio, sostenendo che la mancanza di prova circa l'esistenza di strumenti per la duplicazione dei dischi non consente di ritenere sussistente il reato di ricettazione/riconoscimento della provenienza delittuosa dei supporti multimediali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che il primo motivo non fosse manifestamente infondato (richiamando il principio di Sez. U. n.24476/2010 relativo alla possibilità di sostituire pena detentiva con pecuniaria anche in condizioni economiche disagiate), ma ha comunque annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato, commesso il 14/12/2011, si è estinto per prescrizione (termine massimo di 10 anni per il delitto ex art. 648 c.p., con conteggi di sospensione per rinvii d'udienza per impedimento del difensore), risultando la prescrizione avvenuta il 31/08/2022. Non sussistono elementi incontrovertibili per pronunciarsi per l'assoluzione ai sensi dell'art.129, comma 2, c.p.p.; resta comunque confermata la confisca obbligatoria dei supporti multimediali già disposta in primo grado.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sostanziale contestata (ricettazione/possesso di supporti di provenienza delittuosa). La Corte non ha escluso la sussistenza del reato ma ha computato la prescrizione; inoltre ha ritenuto che l'assenza di prova di strumenti per la duplicazione non sia di per sé decisiva a escludere il reato.

  • art. 58 L. 24 novembre 1981 n. 689

    comma 1 (testo precedente alle modifiche 2022)

    La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la prognosi di inadempimento che osterebbe alla sostituzione riguarda le pene sostitutive con prescrizioni (semidetenzione, libertà controllata) e non la pena pecuniaria; pertanto la condizione economica deficitaria dell'imputato non impedisce automaticamente la sostituzione.

  • Sez. U., n. 24476/2010 (Gagliardi)

    Precedente di legittimità richiamato per il principio che la pena detentiva può essere sostituita con pena pecuniaria anche per persone in condizioni economiche disagiate; il criterio economico non è un limite assoluto alla sostituzione.

  • Sez. U., n. 35490/2009 (Tettamanti)

    Richiamata per il principio secondo cui l'assoluzione ai sensi dell'art.129, comma 2 c.p.p. richiede circostanze incontrovertibili che escludano l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato o la sua rilevanza penale.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma processuale che consente l'assoluzione quando emergono elementi assolutamente non contestabili che escludano il fatto o la responsabilità; la Corte ha ritenuto che tali condizioni non sussistano nel caso di specie.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio che il giudice deve considerare nell'esercizio della discrezionalità di sostituire pene detentive brevi con pene pecuniarie (es. le condizioni di vita individuale, familiare e sociale).

Massime di principio

  • La conversione di una pena detentiva breve in pena pecuniaria può essere concessa anche se il condannato è in condizioni economiche disagiate: l'eventuale prognosi di inadempimento riguarda le pene sostitutive con prescrizioni e non la pena pecuniaria semplice.
  • Per ottenere l'assoluzione 'per non aver commesso il fatto' ai sensi dell'art.129, comma 2 c.p.p. occorrono elementi incontrovertibili che escludano l'esistenza del fatto, la partecipazione dell'imputato o la rilevanza penale; l'assenza di prova di singoli elementi probatori non è automaticamente sufficiente.
  • La prescrizione estingue il reato anche dopo la pronuncia di merito: se la data di estinzione per prescrizione è intervenuta in modo certo, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
  • La confisca dei beni sequestrati può essere confermata anche se la condanna viene annullata per prescrizione, quando il provvedimento di confisca è stato già disposto e non è stato impugnato separatamente.
  • La mancanza di prova specifica di strumenti per la duplicazione non impedisce automaticamente di ritenere la provenienza delittuosa dei supporti: il giudice valuta il complesso probatorio e il dolo di trarre profitto dalla vendita/possesso di materiali abusivamente duplicati.
  • Nel calcolo della prescrizione devono essere considerati i periodi di sospensione derivanti da rinvii d'udienza per impedimento del difensore o richieste della difesa; occorre documentare tali sospensioni per il computo preciso dei termini.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.