Cassazione Civile, Ordinanza n. 28941/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore procedente)
La controversia
Una creditrice, munita di titolo esecutivo giudiziale, aveva promosso esecuzione forzata presso terzi contro un comune in stato di dissesto finanziario. Il comune aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., rigettata sia dal tribunale sia dalla corte d'appello. La Commissione straordinaria di liquidazione del dissesto aveva quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello, articolando quattro motivi, ma nel testo dell'ordinanza la Corte di cassazione non esamina nel merito tali motivi perché rileva un vizio preliminare del ricorso: l'esposizione sommaria dei fatti è ritenuta insufficiente. In particolare, il ricorso non chiariva il soggetto terzo pignorato nell'espropriazione presso terzi, né la posizione processuale della Commissione straordinaria e del Ministero dell'interno, né se i fondi aggrediti appartenessero alla gestione ordinaria del comune o alla massa attiva del dissesto. Tale lacuna impediva alla Corte di ricostruire compiutamente la vicenda sostanziale e processuale e di valutare anche la possibile nullità del giudizio di merito per mancata partecipazione del terzo pignorato, qualificato dalla Corte come litisconsorte necessario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., ritenendo insufficiente l'esposizione sommaria dei fatti. Non ha quindi esaminato nel merito i quattro motivi. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
requisito della esposizione sommaria dei fatti
Il requisito è un contenuto-forma essenziale del ricorso per cassazione; deve consentire alla Corte una chiara e completa cognizione dei fatti sostanziali e processuali senza ricorrere ad altre fonti, pena l'inammissibilità.
Viene richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore esecutato.
Indicano la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Sono richiamati con riferimento all'espropriazione presso terzi; la Corte afferma che nel giudizio di opposizione esecutiva relativo a tale procedura il terzo pignorato è litisconsorte necessario.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti deve ricostruire in modo autosufficiente la vicenda sostanziale e processuale, indicando pretese, difese, svolgimento del giudizio e contenuto delle decisioni di merito; la mancanza di tali elementi comporta inammissibilità.
- Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a espropriazione presso terzi, il terzo pignorato deve essere considerato litisconsorte necessario, con conseguente rilievo della sua mancata partecipazione ai fini della validità del processo.
- Quando il ricorso non identifica chiaramente il terzo pignorato e la natura dei beni o crediti aggrediti, la Corte non può verificare né la correttezza della ricostruzione del processo né eventuali nullità del giudizio di merito.
- L'inosservanza dell'obbligo di completezza dell'esposizione dei fatti nel ricorso per cassazione non è un formalismo, ma incide sulla possibilità stessa di scrutinare utilmente i motivi di ricorso.
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