Cassazione Civile, Ordinanza n. 11987/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra proprietari confinanti in materia di distanze legali e aperture sul confine. In un primo giudizio era stata chiesta la sospensione di lavori e la demolizione di una costruzione ritenuta troppo vicina al confine e alla parete finestrata dell'immobile vicino. In successivi giudizi era stato accertato che le aperture presenti nel muro della proprietaria attrice erano luci e non vedute, con possibilità di regolarizzarle arretrandole, e che la situazione dei luoghi consentiva al vicino di costruire in aderenza alla parete dotata di tali luci. La ricorrente ha poi impugnato per revocazione la sentenza della Corte d'appello che aveva deciso in questi termini, sostenendo che vi fosse errore di fatto revocatorio per contrasto con un giudicato precedente e, in cassazione, ha dedotto: 1) violazione dell'art. 395 c.p.c. per mancata considerazione del contrasto tra la sentenza impugnata e la precedente decisione definitiva; 2) violazione dell'art. 2909 c.c. per non avere la Corte territoriale attribuito efficacia vincolante al giudicato che le avrebbe consentito di regolarizzare le luci arretrandole di 16 cm.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata aveva effettivamente considerato il precedente quadro decisorio e non vi era errore revocatorio, giacché la questione era stata affrontata e decisa sulla base della situazione attuale dei luoghi, non di una situazione potenziale derivante da una regolarizzazione mai eseguita. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché non vi era violazione del giudicato: la precedente decisione che autorizzava la regolarizzazione delle luci era rimasta ineseguita e, quindi, non impediva di valorizzare lo stato concreto dei luoghi e la facoltà del vicino di costruire in aderenza. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'errore di fatto revocatorio non è configurabile quando la questione sia stata effettivamente esaminata dalla sentenza impugnata e quando il preteso errore investa un fatto che era oggetto di discussione tra le parti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge è stata ritenuta infondata perché la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi in tema di revocazione e giudicato.
Il giudicato non è violato quando la precedente decisione sia rimasta ineseguita e la decisione successiva si fondi sulla situazione concreta e attuale dei luoghi.
Il vicino può chiedere la regolarizzazione delle luci irregolari, ma la tutela dell'altro proprietario si coordina con la concreta disciplina della costruzione in aderenza.
Il diritto del vicino di chiudere le luci si realizza solo se egli erige una vera costruzione in appoggio o in aderenza al muro, costituendo questo il presupposto per sacrificare il diritto di mantenere le luci.
art. 9 D.M. n. 1444 del 1968
È richiamato nel fatto come parametro di distanza minima, ma la decisione finale ruota soprattutto sulla concreta configurazione delle luci e sulla possibilità di costruire in aderenza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio non sussiste quando la sentenza impugnata abbia preso in considerazione il punto controverso e lo abbia risolto in diritto o sulla base di una valutazione della situazione concreta.
- Il giudicato relativo alla regolarizzazione o trasformazione di aperture su un muro non impedisce di valorizzare, in un successivo giudizio, la persistente situazione materiale se la precedente statuizione è rimasta ineseguita.
- Ai fini della disciplina delle luci e della facoltà del vicino di costruire in aderenza, rileva la situazione attuale e concreta dei luoghi, non una configurazione meramente potenziale derivante dall'esecuzione di un provvedimento rimasto inattuato.
- Il sacrificio del diritto di mantenere luci nel muro del vicino presuppone, di regola, l'effettiva realizzazione di una costruzione in appoggio o in aderenza; in mancanza di tale presupposto, non è configurabile una pretesa anticipata o meramente astratta di chiusura o di tutela oppositiva.
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