Cassazione Civile, Ordinanza n. 18794/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una fideiussione omnibus prestata a garanzia di un'impresa individuale e da successive vicende esecutive e concorsuali. La banca aveva ottenuto un primo decreto ingiuntivo nei confronti della garante, non opposto e divenuto definitivo, e aveva iniziato l'esecuzione sugli immobili della stessa. Per chiudere la procedura esecutiva, la garante aveva pagato una somma concordata; erano state poi cancellate le ipoteche e la procedura si era estinta, ma era stata mantenuta una clausola di reviviscenza, secondo cui la fideiussore doveva rimborsare quanto la banca avesse incassato se tale pagamento fosse stato restituito per annullamento, inefficacia, revoca o altro motivo. Nel frattempo il debitore principale era fallito; la banca, dopo aver transatto con la curatela e restituito somme al fallimento, aveva agito nuovamente contro la garante sulla base di quella clausola, ottenendo un secondo decreto ingiuntivo. La garante aveva quindi chiesto di accertare l'inesistenza del credito e la nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo, sostenendo tra l'altro che la reviviscenza poteva operare solo a seguito di una revoca giudiziale dei pagamenti, che la clausola fosse indeterminata e vessatoria, e che la fideiussione fosse nulla per contrasto con la disciplina antitrust sui moduli ABI. La banca ha resistito e proposto ricorso incidentale lamentando che la Corte d'appello non avesse riconosciuto un giudicato esterno e interno sulla validità della fideiussione e della clausola di reviviscenza, oltre a dedurre omesso esame del giudicato del primo decreto ingiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha escluso, anzitutto, la formazione di un giudicato esterno o interno sulla validità della fideiussione e della clausola di reviviscenza, rilevando che il primo decreto ingiuntivo riguardava un diverso credito e che il giudice di primo grado non si era espresso, neppure implicitamente, sulla validità della clausola. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto inammissibili alcune censure perché non confrontate con la ratio decidendi o perché assertive, e infondati gli altri motivi: la clausola di reviviscenza può riferirsi anche alla revoca accettata dal creditore in esito a una transazione con il fallimento; non è vessatoria in sé; quanto al profilo antitrust, la nullità eventualmente colpisce solo le clausole anticoncorrenziali e non l'intera fideiussione, salvo prova dell'essenzialità dell'intero assetto contrattuale o dell'interdipendenza, prova qui non fornita. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere la vessatorietà della clausola di reviviscenza; la Corte ha escluso la nullità della clausola nel caso concreto.
invocato insieme alle altre norme sulla validità delle clausole predisposte; non ha condotto all'accoglimento del ricorso.
richiamato per dedurre indeterminatezza dell'oggetto della clausola; la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata.
richiamato per la nullità della clausola e/o del contratto; la Corte ha ribadito il principio di nullità parziale in materia antitrust.
invocato per la rilevabilità d'ufficio della nullità; la Corte ha precisato i limiti del rilievo officioso in presenza di nullità parziale.
richiamato sia dalla ricorrente principale sia dall'incidentale per omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione perché la decisione implicava il rigetto delle eccezioni.
menzionato nel primo motivo del ricorso principale senza che la Corte ne ravvisasse la violazione decisiva.
richiamato in tema di preclusioni in appello e di rilevabilità delle eccezioni; la Corte ha distinto tra eccezioni respinte e meri argomenti difensivi.
richiamato dalla ricorrente principale, senza incidenza sull'esito.
richiamato nel primo motivo principale in relazione agli effetti costitutivi della revoca; la Corte ha però affermato che la revoca del pagamento può operare anche se accettata transattivamente dal creditore.
invocato per il giudicato esterno; la Corte ha escluso che si fosse formato giudicato sulla fideiussione e sulla clausola di reviviscenza.
richiamato dalla ricorrente principale nel quadro delle censure antitrust.
art. 111 Cost.
richiamato nel primo motivo principale; non ha inciso sulla decisione.
richiamato per la nullità antitrust delle fideiussioni conformi allo schema ABI; la Corte ha ribadito la nullità parziale delle clausole illecite.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la censura sul comportamento scorretto della banca è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica allegazione e di raffronto con gli atti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato come parametro del ricorso principale per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
usato come parametro del ricorso incidentale per nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
usato per censurare l'omesso esame del giudicato sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Pisa.
richiamato in tema di giudicato interno formatosi su eccezioni respinte o implicitamente rigettate.
citato con riferimento alla revoca dei pagamenti e alla reviviscenza della garanzia.
la Corte lo assume come base della nullità parziale e del favor per la conservazione del contratto.
Massime di principio
- La clausola di reviviscenza in una fideiussione può operare anche quando il pagamento del debitore principale sia restituito al fallimento in esito a una transazione con la curatela, non essendo necessario che la restituzione derivi solo da una sentenza costitutiva di revoca.
- In tema di giudicato esterno, la definitività di un precedente decreto ingiuntivo non si estende automaticamente a rapporti obbligatori diversi e successivi, se il nuovo credito azionato ha una fonte autonoma rispetto al credito originario.
- L'eccezione di nullità di una clausola che non sia eccezione in senso stretto può essere proposta anche in appello e, se fondata su elementi già acquisiti, può essere riproposta in comparsa conclusionale.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione del giudice di merito comporti logicamente il rigetto della questione o dell'eccezione dedotta.
- In materia antitrust, la nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI colpisce in via ordinaria le sole clausole illecite e non l'intero contratto, salvo che chi invochi l'estensione dimostri l'interdipendenza della parte restante dal segmento nullo o l'essenzialità di quel contenuto per la stipulazione.
- La clausola di reviviscenza non è vessatoria per il solo fatto di prevedere la sopravvivenza della garanzia dopo fatti sopravvenuti che facciano rinascere il debito principale.
- Nel ricorso per cassazione, le censure che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che sono formulate in modo assertivo senza specifica allegazione sono inammissibili.
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