Cassazione Civile, Ordinanza n. 36265/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
Due soggetti proprietari di un immobile affidarono a un tecnico l'incarico di predisporre la progettazione e curare gli adempimenti amministrativi per lavori resi necessari da interventi infrastrutturali esterni. Secondo gli attori, il professionista avrebbe erroneamente richiesto un titolo edilizio per un mero adeguamento funzionale, mentre l'intervento avrebbe richiesto demolizione e ricostruzione; la demolizione sarebbe avvenuta senza adeguata autorizzazione, con sequestro del cantiere, apertura di procedimento penale e necessità di incaricare altro tecnico per ottenere una sanatoria, con aggravio di costi. I committenti chiesero quindi il risarcimento del danno. Il professionista resistette e formulò domanda riconvenzionale per il pagamento del compenso. Il tribunale rigettò le domande risarcitorie e accolse la riconvenzionale, liquidando il compenso professionale. La corte d'appello confermò, ritenendo tardiva la contestazione del contratto di incarico con compenso pattuito, applicabili gli interessi commerciali, diligentemente eseguita la progettazione e interrotto il nesso causale tra attività del tecnico e danno quanto alla direzione lavori per la consapevolezza dei committenti sulla demolizione. In cassazione i committenti denunciarono: violazione delle preclusioni processuali e dell'art. 2697 c.c. per il mancato esame dell'accordo sul compenso; errata applicazione del d.lgs. 231/2002 sugli interessi; violazione delle norme urbanistiche regionali e dell'art. 1227 c.c. per l'esclusione di responsabilità nella progettazione e nella direzione lavori; erroneità sulle spese. Il professionista propose ricorso incidentale sostenendo che la prova dell'assunzione della direzione lavori e della sua presenza al momento della demolizione gravasse sui committenti, non su di lui.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e il secondo motivo del ricorso principale, nonché il terzo motivo limitatamente alla responsabilità per la direzione dei lavori; ha dichiarato assorbito il quarto motivo del ricorso principale e ha accolto anche l'unico motivo del ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. La Corte ha affermato che il contratto di incarico e il compenso pattuito dovevano essere esaminati perché il relativo fatto impeditivo/modificativo era desumibile da documentazione ritualmente acquisita e non soggetto a preclusione nella prospettiva delle eccezioni in senso lato; di conseguenza andava rivalutata anche l'applicabilità degli interessi ex d.lgs. 231/2002, dipendendo dalla data di conclusione del contratto. Quanto alla progettazione, la censura principale è stata respinta nel merito fattuale, perché non si è confrontata con l'accertamento circa la conformità del progetto alla disciplina urbanistica locale e l'irrilevanza della sanatoria come prova della legittimità del più radicale intervento. Invece è stata cassata la statuizione che escludeva la responsabilità del tecnico quale direttore dei lavori per il solo fatto che i committenti fossero consapevoli della demolizione: tale consapevolezza non interrompe di per sé il nesso causale, poiché il direttore dei lavori ha doveri autonomi di vigilanza e controllo. Sul ricorso incidentale la Corte ha chiarito che, negandosi persino l'avvenuta assunzione dell'incarico al momento del fatto, l'onere probatorio non poteva essere rovesciato sul professionista in base all'art. 1218 c.c., dovendo i committenti provare la condotta e il nesso causale.
Norme richiamate
le preclusioni assertive non impediscono al giudice di rilevare fatti modificativi o impeditivi risultanti da documenti ritualmente acquisiti, quando si tratti di eccezioni in senso lato
invocato per censurare il mancato esame del documento tempestivamente depositato nel materiale probatorio
richiamato sia per contestare la ripartizione dell'onere della prova sul compenso sia per affermare che la prova della condotta e del nesso causale incombe sul danneggiato
invocato per negare l'applicazione degli interessi commerciali al compenso professionale
le disposizioni del decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002
art. 7 L.R. 52/1999
richiamato dai ricorrenti per sostenere la legittimità urbanistico-edilizia dell'intervento e della sanatoria
art. 37 L.R. 52/1999
richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione sulla sanatoria edilizia
invocato per sostenere che la consapevolezza dei committenti non escludesse la responsabilità del professionista
richiamato come norma che attribuisce priorità agli accordi tra le parti nella determinazione del compenso professionale
la presunzione di colpa opera solo dopo la prova della condotta inadempiente e del nesso causale; non sposta sul debitore la prova della stessa esistenza della violazione contestata
consente la replica al ricorso incidentale mediante controricorso
non citato
richiamato per gli interessi da ritardo nelle transazioni commerciali, ma applicabile solo ai contratti conclusi dopo la data prevista dalla disciplina transitoria
Massime di principio
- In tema di eccezioni in senso lato, il giudice deve rilevare d'ufficio i fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dagli atti e dai documenti ritualmente acquisiti, senza che sia necessaria una tempestiva allegazione della parte, purché non sia richiesta dalla legge una specifica iniziativa difensiva.
- Quando le parti abbiano pattuito un compenso professionale, il giudice deve dare priorità all'accordo contrattuale rispetto ai criteri suppletivi di liquidazione; la mancata considerazione di un documento già ritualmente in atti integra errore di diritto.
- L'applicazione degli interessi previsti per il ritardo nelle transazioni commerciali dipende anche dalla data di conclusione del contratto, se la normativa transitoria esclude espressamente i rapporti anteriori.
- Nel giudizio di responsabilità del professionista, la sola consapevolezza del committente circa l'attività eseguita non interrompe automaticamente il nesso causale, se il professionista aveva autonomi doveri di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'incarico.
- La presunzione di colpa ex art. 1218 c.c. presuppone che il danneggiato abbia prima provato l'esistenza della condotta inadempiente e il nesso causale con il danno; non può essere utilizzata per invertire l'onere della prova sulla stessa esistenza della violazione contestata.
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