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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01351/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il giudizio di merito nasce dalla domanda di un soggetto che aveva ottenuto da una banca un finanziamento per la propria attività commerciale, assistito da pegno su somme provenienti dallo svincolo di denaro della madre, e poi un secondo mutuo chirografario garantito da un libretto di deposito. L'attore sosteneva che la banca, nella gestione dell'operazione, non avesse attinto la provvista vincolata per coprire assegni emessi, con conseguenti protesti, pregiudizio reputazionale e cessazione dell'attività; lamentava inoltre condizioni economiche sfavorevoli del secondo finanziamento e chiedeva il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo: violazione dell'art. 301 c.p.c., perché il proprio unico difensore era deceduto dopo il deposito della comparsa conclusionale in appello e prima della scadenza del termine per le memorie di replica, con conseguente asserita interruzione automatica del processo e nullità della sentenza d'appello. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché il motivo era formulato in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c.: il ricorrente non aveva trascritto né riassunto gli atti rilevanti, non aveva indicato con precisione in quale fase fossero stati prodotti né la loro collocazione nei fascicoli, impedendo il controllo sulla decisività della censura.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha rilevato che la doglianza sull'interruzione del processo per morte del difensore era fondata su atti e documenti di merito non specificamente indicati nel ricorso, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. In particolare, sarebbe stato necessario trascrivere o riassumere il verbale di precisazione delle conclusioni contenente l'eventuale assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica, nonché indicare la documentazione attestante l'unicità del difensore e la relativa collocazione processuale. Mancando tali indicazioni, la Corte non ha potuto verificare la rilevanza e decisività dei documenti invocati. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché l'intimata non si è costituita; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    ricorso ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c.

    richiamato solo per descrivere il rito sommario con cui era stata introdotta la causa di merito.

  • art. 96 c.p.c.

    condanna dell’attore sensi dell’articolo 96 c.p.c.

    norma invocata dalla banca in merito alla lite temeraria; la domanda non ha avuto accoglimento nei gradi di merito.

  • art. 301 c.p.c.

    violazione dell’articolo 301 c.p.c.

    dedotto dal ricorrente come causa di automatica interruzione del processo per la morte del difensore e conseguente nullità della sentenza; la Corte non esamina il merito della questione perché il motivo è inammissibile.

  • art. 360 c.p.c.

    articolo 360, n. 3 e n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro formale del motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 366 c.p.c.

    violazione dell’articolo 366, n. 6 c.p.c.

    la Corte ribadisce che, quando il ricorso si fonda su documenti, essi devono essere specificamente indicati, trascritti o riassunti, con indicazione della fase processuale di produzione e della collocazione nei fascicoli; in difetto il motivo è inammissibile.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    applicazione della previsione sul raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione fondato su atti o documenti del giudizio di merito è necessario assolvere in modo rigoroso l'onere di specificazione ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., mediante trascrizione o riassunto del contenuto, indicazione della fase di produzione e precisa collocazione nel fascicolo.
  • La mancanza di indicazione specifica dei documenti rilevanti impedisce alla Corte di cassazione di verificare la decisività della censura e comporta l'inammissibilità del motivo.
  • La deduzione della nullità della sentenza per asserita interruzione del processo presuppone la puntuale dimostrazione, con atti ritualmente indicati, del momento dell'evento interruttivo e della sua collocazione rispetto alle scansioni processuali rilevanti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non si costituisce, può essere disposta soltanto la regolazione del contributo unificato, senza statuizione sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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