Cassazione Penale, Sentenza n. 21562/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare (custodia poi sostituita con arresti domiciliari) per il reato associativo ex art. 74 d.P.R. 9/10/1990 n. 309. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per presunta mancata e stereotipata valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e per la nullità dell'ordinanza per carenza di autonoma valutazione da parte del G.I.P., lamentando inoltre che la motivazione avesse richiamato anche i cosiddetti reati "fine" non contestati all'imputato e che il Tribunale del riesame non avesse esaminato criticamente la gravità indiziaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame e il G.I.P. avessero svolto un autonomo e penetrante vaglio del materiale indiziario, che il richiamo a pagine dell'ordinanza che trattavano reati non contestati non fosse indice di motivazione stereotipata ma pertinente al quadro probatorio complessivo, e che il ricorrente non avesse specificato quali omissioni motivazionali avrebbero potuto condurre a esiti diversi. Per questi motivi il motivo è stato ritenuto sia generico (difetto di specificità) sia manifestamente infondato. Conseguentemente è stata disposta la condanna alle spese processuali e l'obbligo, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Richiamato come norma procedurale che regola l'intervento del Tribunale nel riesame dell'ordinanza cautelare; usato per inquadrare l'operato del Tribunale di Bologna che ha confermato l'ordinanza del G.I.P.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale che disciplina il delitto relativo al traffico di stupefacenti, cioè il reato per il quale è stata disposta la misura cautelare nei confronti del ricorrente.
art. 292 cod. proc. pen. (comma 1 lett. c) e commi successivi)
richiamato nel testo con riferimento alla modificazione introdotta dalla legge n. 47/2015
Usato per valutare l'obbligo motivazionale del giudice cautelare: la Corte ha ricordato che il richiamo per relationem ad altri atti è ammissibile purché risulti comunque, dal contesto del provvedimento, un'effettiva autonoma valutazione e la spiegazione della rilevanza degli elementi indiziari.
Norma che consente di imporre al ricorrente, per inammissibilità del ricorso, il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende: la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000.
sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata quale riferimento di principio nella valutazione sull'onere del ricorrente e sulla responsabilità nell'origine della causa di inammissibilità; utilizzata per giustificare l'applicazione dell'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Il giudice cautelare può richiamare, anche per relationem, parti di altri atti o della richiesta del P.M. purché dal complesso della motivazione risulti un effettivo e autonomo vaglio degli elementi indiziari; il richiamo non vale di per sé come motivazione stereotipata.
- Chi impugna deve indicare con specificità quali omissioni o errori motivazionali hanno impedito al giudice di giungere a conclusioni diverse: la mancata indicazione degli aspetti concreti comporta difetto di specificità e può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- La carenza di autonoma motivazione del G.I.P. non equivale automaticamente all'assenza dei gravi indizi di colpevolezza: sono profili distinti che vanno argomentati separatamente dalla difesa.
- In fase di riesame la Corte valuta sia la presenza dei gravi indizi sia l'adeguatezza della motivazione: è necessario che, per ciascun indagato o per il compendio indiziario, emerga la ragione giustificativa della misura.
- Il rigetto del ricorso per inammissibilità può comportare oltre alle spese processuali l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p., se sussistono elementi che fanno ritenere colpevole il comportamento del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.
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