Parere n. 1609/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, contro Comune di -OMISSIS- avverso il provvedimento -OMISSIS- del -OMISSIS- irrogazione di sanzione amministrativa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento comunale di irrogazione di una sanzione amministrativa per la perdita dell’agevolazione prevista dal c.d. Piano casa regionale.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune le ha irrogato una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7, comma 2-bis, della legge regionale Veneto n. 14/2009, in relazione alla riduzione del 60% del contributo di costruzione concessa per il recupero a fini abitativi di un immobile. L’agevolazione era subordinata al mantenimento della residenza anagrafica per 42 mesi successivi all’abitabilità. Il Comune ha accertato che la ricorrente aveva trasferito la propria residenza prima della scadenza del termine e che nell’alloggio risultavano residenti soggetti terzi non parenti. È stato quindi richiesto il pagamento integrale del contributo, maggiorato del 50%, per complessivi euro 6.874,64. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la tardività della contestazione, sostenendo che il termine di 90 giorni previsto dall’art. 14 della legge n. 689/1981 decorresse dalla data del cambio di residenza. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, affermando che avrebbe potuto dimostrare che una delle persone residenti nell’immobile era affine di secondo grado e quindi rientrava tra i familiari ammessi all’agevolazione.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha espresso parere per il rigetto del ricorso. Quanto alla contestata tardività, ha richiamato il principio secondo cui il termine di 90 giorni per l’avvio del procedimento istruttorio decorre dal completamento dell’attività amministrativa finalizzata a verificare la sussistenza dell’infrazione, non dalla mera conoscenza iniziale del possibile illecito o dalla ricezione della relativa informazione. Nel caso concreto, la comunicazione del cambio di residenza non esauriva gli accertamenti necessari, sicché non poteva ritenersi maturata la decadenza. Quanto all’omessa comunicazione di avvio, la Sezione ha affermato che tale omissione non incide di per sé sulla legittimità di un provvedimento vincolato di recupero del contributo o di irrogazione della sanzione e, comunque, ha rilevato che la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto modificare l’esito. La documentazione prodotta per dimostrare il rapporto di parentela o affinità era infatti redatta in lingua cinese, non tradotta né legalizzata e priva del passaporto, rendendo impossibile verificare anche l’identità completa della persona interessata.
Osservazioni
Primo motivo - Tardività della contestazione e art. 14 l. 689/1981
Il termine di 90 giorni non decorre automaticamente dalla data in cui l’amministrazione riceve la notizia del possibile illecito, ma dal momento in cui si conclude l’attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza dell’infrazione. Il mero cambio di residenza non esauriva gli accertamenti necessari; pertanto, non è stata ritenuta maturata la decadenza dal potere sanzionatorio.
Secondo motivo - Omessa comunicazione di avvio e art. 7 l. 241/1990
L’omessa comunicazione di avvio non determina di per sé l’illegittimità di un provvedimento vincolato di recupero del contributo o sanzionatorio. Nel caso concreto, inoltre, la partecipazione della ricorrente non avrebbe potuto modificare l’esito, poiché la documentazione prodotta per dimostrare il rapporto di parentela o affinità era non tradotta, non legalizzata e priva di passaporto, impedendo la verifica dell’identità e del rapporto familiare.
Norme richiamate
art. 7, comma 2-bis, l.r. Veneto 14/2009
Costituisce la base normativa della sanzione applicata in caso di mancato rispetto delle condizioni collegate all’agevolazione sul contributo di costruzione.
riduce del 60% il contributo di costruzione con l’obbligo di mantenere la residenza anagrafica per 42 mesi dopo l’abitabilità
Prevede l’agevolazione sul contributo di costruzione e la condizione del mantenimento della residenza per il periodo stabilito.
Il termine per la contestazione decorre dal completamento degli accertamenti istruttori necessari a verificare l’infrazione, non dalla mera ricezione della notizia del possibile illecito.
comunicazione di avvio del procedimento
La sua omissione non incide di per sé sulla legittimità di un provvedimento vincolato quando la partecipazione dell’interessato non avrebbe potuto modificarne il contenuto.
Cons. Stato, Sez. VI, 23 aprile 2025, n. 3517
Il termine di 90 giorni per l'avvio del procedimento istruttorio decorre dal momento in cui l'Autorità compie l'attività finalizzata a verificare la sussistenza dell'infrazione, non semplicemente dalla ricezione della denuncia.
La raccolta degli elementi fattuali necessari alla contestazione può comprendere verifiche e indagini preistruttorie; il completamento di tali attività individua il momento iniziale del termine.
Massime di principio
- Nel procedimento sanzionatorio amministrativo, il termine per la contestazione decorre dal completamento degli accertamenti necessari a verificare la sussistenza dell’infrazione e non dalla mera conoscenza iniziale del fatto o dalla ricezione della relativa segnalazione.
- La comunicazione di un singolo elemento potenzialmente indicativo dell’illecito, quale il cambio di residenza, non fa decorrere necessariamente il termine decadenziale quando l’amministrazione debba ancora svolgere ulteriori verifiche istruttorie.
- L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta automaticamente l’illegittimità di un provvedimento vincolato di recupero di somme o di irrogazione di sanzioni, quando sia dimostrato che la partecipazione dell’interessato non avrebbe potuto incidere sull’esito.
- La documentazione straniera non tradotta, non legalizzata e priva di elementi idonei a identificare compiutamente l’interessato non è sufficiente a provare, in un procedimento amministrativo, un rapporto di parentela o affinità rilevante ai fini del riconoscimento di un’agevolazione.
Sanzione per perdita dell’agevolazione sul contributo di costruzione
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una privata contro un Comune, avverso una sanzione amministrativa collegata alla perdita dell’agevolazione prevista dall’art. 7 della l.r. Veneto n. 14/2009, relativa al c.d. Piano casa.
Premesse e richiesta
La ricorrente aveva presentato una SCIA per il cambio di destinazione d’uso di un immobile sito in zona agricola, al fine di ricavare due abitazioni. Aveva ottenuto la riduzione del 60% del contributo di costruzione prevista dalla normativa regionale, subordinata al mantenimento della residenza anagrafica per 42 mesi successivi all’abitabilità.
Il Comune ha accertato che la ricorrente aveva trasferito la propria residenza prima della scadenza del periodo previsto. Inoltre, in diverse date, nell’alloggio risultavano residenti soggetti terzi non parenti. Per tale ragione è stato richiesto il pagamento integrale del contributo, con una maggiorazione del 50%, per complessivi euro 6.874,64.
Primo motivo: termine per la contestazione
La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 14 della legge n. 689/1981, sostenendo che il Comune fosse a conoscenza dell’illecito già dalla data del cambio di residenza e che la contestazione, notificata oltre un anno dopo, fosse tardiva.
La Sezione ha respinto il motivo. Richiamando anche Cons. Stato, Sez. VI, 23 aprile 2025, n. 3517, ha precisato che il termine di 90 giorni decorre dal momento in cui l’autorità completa l’attività diretta a verificare la sussistenza dell’infrazione. La mera ricezione della notizia o la conoscenza di un singolo fatto non sono sufficienti quando siano ancora necessari accertamenti istruttori e preistruttori.
Nel caso concreto, la comunicazione del cambio di residenza non esauriva le verifiche necessarie, anche in relazione alla presenza di altre persone residenti nell’alloggio e alla verifica delle condizioni dell’agevolazione. Non era quindi maturata la decadenza dal potere sanzionatorio.
Secondo motivo: omessa comunicazione di avvio
La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, sostenendo che, se fosse stata previamente informata dell’avvio del procedimento, avrebbe potuto dimostrare che una delle persone residenti nell’immobile era affine di secondo grado e quindi rientrava tra i familiari ammessi dall’agevolazione.
Anche questo motivo è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha rilevato che l’omessa comunicazione di avvio non incide di per sé sulla legittimità di un provvedimento vincolato di recupero del contributo o di irrogazione della sanzione. L’omissione può assumere rilievo solo se la partecipazione avrebbe potuto condurre a un diverso esito.
Nel caso esaminato, tale possibilità non è stata ritenuta dimostrata. I documenti prodotti per provare la parentela o l’affinità erano redatti in lingua cinese, non tradotti, non legalizzati e privi del passaporto. Tali carenze impedivano di verificare sia il rapporto familiare sia la completa identità della persona interessata.
Conclusioni
La Sezione ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso e ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario.
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