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Parere

Parere n. 1610/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, e nei confronti di Stato Maggiore dell’Esercito, per l’annullamento della nota prot. n. -OMISSIS-datata 20 settembre 2023 del Ministero della Difesa – Gabinetto del Ministro, avente come oggetto “Col. A. (AVES) t. ISSIMI -OMISSIS-, in atto Vice Comandante Militare Esercito -OMISSIS-. Istanza di conferimento con il MoD e annesso invio del plico chiuso” notificata il 5 ottobre 2023, nonché, per quanto occorra, della relativa relata di notifica ;

Giustizia amministrativa202400473

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della nota del Gabinetto del Ministro della Difesa che ha respinto l’istanza di conferimento con il Ministro ai sensi dell’art. 735 T.U.O.M.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato la nota del 20 settembre 2023 con cui il Gabinetto del Ministro della Difesa ha respinto la richiesta, presentata il 25 gennaio 2023, di conferire personalmente con il Ministro. Ha dedotto: la violazione dell’art. 735 e dell’art. 1039, comma 13, lettera s), del d.P.R. n. 90/2010, dell’art. 39 del d.P.R. n. 545/1986 e dell’art. 2 della l. n. 241/1990, per tardiva conclusione del procedimento; la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà. L’istanza riguardava questioni di impiego del personale e problematiche familiari connesse all’attuale assegnazione. La linea gerarchica aveva già esaminato tali questioni e aveva espresso parere contrario al colloquio con il Ministro, rilevando che la materia rientrava nelle competenze della Forza Armata e non del vertice politico.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito i motivi dedotti. La nota impugnata non ha natura provvedimentale, poiché si colloca nell’ambito dell’attività materiale dell’amministrazione, avente natura fattuale e non direttamente costitutiva, modificativa o estintiva di situazioni giuridiche. Ne consegue che essa non è impugnabile con ricorso straordinario ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971, rimedio esperibile avverso atti e provvedimenti amministrativi lesivi. La Sezione ha inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Osservazioni

Natura dell’atto impugnato

La nota con cui è stata respinta la richiesta di conferimento con il Ministro è stata qualificata come atto materiale dell’amministrazione, privo di natura provvedimentale, in quanto non direttamente incidente sulla sfera giuridica del richiedente.

Ammissibilità del ricorso straordinario

Il ricorso straordinario non può essere proposto contro atti materiali non provvedimentali. La carenza della natura provvedimentale dell’atto determina l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971.

Motivi di merito

Le censure relative al ritardo procedimentale, all’omesso preavviso di rigetto e ai vizi di istruttoria e motivazione non sono state esaminate, poiché l’inammissibilità preclude la valutazione del merito.

Norme richiamate

  • art. 735 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    Ogni militare può chiedere, per via gerarchica, di conferire con il Ministro della difesa o con un superiore, precisando il motivo della richiesta per le questioni di servizio, oppure dichiarandone il carattere privato, nel caso di questioni non riguardanti il servizio e la disciplina.

    La disposizione riconosce al militare la facoltà di chiedere, per via gerarchica, un conferimento con il Ministro della Difesa o con un superiore.

  • art. 1039, comma 13, lettera s), d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    autorizzazione a conferire con il Ministro della difesa o autorità delegata: 150 giorni

    Il ricorrente ha invocato la disposizione quale termine di conclusione del procedimento, ma la questione non è stata esaminata nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 39 d.P.R. 11 luglio 1986, n. 545

    Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate; il Consiglio di Stato non ne ha esaminato l’applicazione concreta.

  • art. 2 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato in relazione alla dedotta tardiva conclusione del procedimento; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato in relazione all’omessa comunicazione del preavviso di rigetto; la questione è rimasta assorbita dall’inammissibilità del ricorso.

  • art. 8 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Il ricorso straordinario è stato ritenuto inammissibile perché proposto contro un atto materiale non provvedimentale dell’amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento della misura di oscuramento dei dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è inammissibile quando è rivolto contro un’attività materiale dell’amministrazione priva di natura provvedimentale e non direttamente incidente su situazioni giuridiche.
  • La qualificazione dell’atto come non provvedimentale preclude l’esame delle censure sostanziali relative a termini procedimentali, partecipazione, istruttoria e motivazione.
  • La natura provvedimentale, necessaria per l’ammissibilità del ricorso straordinario, richiede che l’atto sia idoneo a creare, modificare o estinguere direttamente situazioni giuridiche soggettive.

Impugnazione del diniego di conferimento con il Ministro della Difesa

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un colonnello dell’Esercito contro la nota del Gabinetto del Ministro della Difesa che aveva respinto la richiesta di conferire personalmente con il Ministro ai sensi dell’art. 735 del d.P.R. n. 90/2010, recante il Testo unico dell’ordinamento militare.

Premesse e contenuto dell’istanza

Il ricorrente aveva presentato, il 25 gennaio 2023, un’istanza di conferimento con il Ministro, prospettando questioni connesse sia al proprio impiego professionale sia a problematiche familiari derivanti dall’attuale assegnazione. Nel corso dell’istruttoria era stato ricevuto dal proprio Comandante di Corpo e aveva confermato che gli argomenti da sottoporre al Ministro coincidevano sostanzialmente con quelli già rappresentati al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito.

La linea gerarchica aveva rilevato che le questioni erano già state esaminate e che la materia dell’impiego del personale rientrava nelle competenze della Forza Armata. Per tali ragioni aveva espresso parere contrario al colloquio con il Ministro. Il Gabinetto del Ministro aveva quindi respinto la richiesta, ritenendo la materia non rientrante nelle competenze del vertice politico.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha dedotto tre gruppi di censure:

  • violazione dell’art. 735 e dell’art. 1039, comma 13, lettera s), del d.P.R. n. 90/2010, dell’art. 39 del d.P.R. n. 545/1986 e dell’art. 2 della l. n. 241/1990, per tardiva conclusione del procedimento, assumendo che il termine applicabile fosse quello di 150 giorni previsto per l’autorizzazione a conferire con il Ministro o con l’autorità delegata;
  • violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, per mancata comunicazione del preavviso di rigetto;
  • eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei presupposti di fatto, illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà della decisione.

L’amministrazione aveva giustificato il tempo impiegato evidenziando la necessità di svolgere l’istruttoria prevista dall’art. 735 del d.P.R. n. 90/2010, con il coinvolgimento della linea gerarchica e l’acquisizione dei relativi pareri.

Valutazione sulla natura dell’atto

La Sezione non ha esaminato le censure nel merito. Ha stabilito che la nota impugnata non possiede natura provvedimentale, ma si colloca nell’ambito dell’attività materiale dell’amministrazione. Secondo il parere, l’attività materiale ha natura fattuale e non crea né modifica direttamente situazioni giuridiche, a differenza dei provvedimenti amministrativi.

Esito del ricorso straordinario

Poiché il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971 può essere proposto contro atti e provvedimenti amministrativi e non contro atti materiali non provvedimentali, la Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. La qualificazione dell’atto ha quindi impedito ogni valutazione sulle dedotte violazioni dei termini, sul preavviso di rigetto e sui vizi di istruttoria e motivazione.

Oscuramento dei dati

A tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, sulla base dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, è stato disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiNullità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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