Salta al contenuto
Parere

Parere n. 1595/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor-OMISSIS-contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso per assunzione di 192 vice ispettori della Polizia di Stato;

Giustizia amministrativa202400575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento di esclusione dal concorso per non idoneità psichica

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha contestato il giudizio di non idoneità psichica espresso dalla commissione medica all’esito degli accertamenti del 30 gennaio 2023, deducendo errore di fatto, travisamento, mancata considerazione delle proprie condizioni personali e del superamento di eventi familiari pregressi, inattendibilità dei test psico-attitudinali, contraddittorietà rispetto al curriculum personale e valutazione fondata su elementi non oggettivi. Il Ministero dell’interno ha eccepito la mancata notifica del ricorso ai controinteressati e, soprattutto, l’improcedibilità per omessa impugnazione della graduatoria finale, pubblicata il 9 giugno 2023.

Il parere

La Sezione ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo pacifico che la graduatoria finale fosse stata pubblicata e non fosse stata impugnata. Secondo il principio richiamato dalla Sezione, nei concorsi pubblici il ricorso contro l’esclusione per difetto dei requisiti attitudinali resta procedibile soltanto se è impugnata anche la graduatoria finale, poiché l’eventuale annullamento dell’esclusione non potrebbe incidere sulla graduatoria medio tempore approvata in assenza di nuove e autonome valutazioni degli interessi coinvolti. La Sezione ha quindi prescisso dall’esame dell’eccezione relativa alla mancata notifica ai controinteressati. È stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi del ricorrente.

Osservazioni

Mancata impugnazione della graduatoria finale

La mancata impugnazione della graduatoria finale, regolarmente pubblicata dopo l’esclusione, determina l’improcedibilità del ricorso contro il provvedimento di non ammissione o esclusione, perché l’eventuale annullamento dell’atto presupposto non potrebbe incidere sulla graduatoria già approvata in assenza di nuove e autonome valutazioni degli interessi.

Mancata notifica ai controinteressati

La Sezione ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità per mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato, essendo sufficiente la rilevata sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rimedio nell’ambito del quale è stato reso il parere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli elementi idonei a identificare il ricorrente.

  • artt. 5 e 6, Regolamento (UE) 2016/679

    Sono stati richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.

  • Cons. Stato, sez. VI, 13 ottobre 2025, n. 7988

    È richiamata quale espressione della giurisprudenza secondo cui il ricorso contro l’esclusione concorsuale per difetto dei requisiti attitudinali è procedibile solo se viene impugnata anche la graduatoria finale.

Massime di principio

  • Nel ricorso contro l’esclusione da un concorso pubblico per difetto di requisiti attitudinali, la mancata impugnazione della graduatoria finale successivamente approvata determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L’annullamento dell’esclusione non può incidere sulla graduatoria finale già approvata se non sono contestualmente impugnati gli atti conclusivi della procedura e non risultano necessarie nuove e autonome valutazioni degli interessi coinvolti.
  • Quando una causa di improcedibilità rende irrilevante la prosecuzione del giudizio, il giudice può prescindere dall’esame di ulteriori eccezioni processuali, quale quella relativa alla mancata notifica ai controinteressati.

Esclusione dal concorso per vice ispettori tecnici della Polizia di Stato

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un candidato contro il Ministero dell’interno per l’annullamento dell’esclusione dal concorso pubblico per 192 vice ispettori tecnici della Polizia di Stato. L’esclusione era stata motivata da un giudizio di non idoneità psichica espresso dalla commissione medica.

Svolgimento della procedura concorsuale

Il candidato aveva superato le prove preliminari ed era stato sottoposto agli accertamenti psico-fisici il 30 gennaio 2023. A seguito del giudizio di non idoneità psichica, aveva avuto accesso integrale agli atti il 14 febbraio 2023. La graduatoria finale del concorso era stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 9 giugno 2023.

Motivi dedotti dal ricorrente

Il ricorrente ha contestato la valutazione psico-attitudinale sostenendo, in particolare, che essa fosse affetta da errore di fatto e travisamento. Ha inoltre lamentato la mancata considerazione dello stile di vita connesso alle turnazioni lavorative, di eventi familiari pregressi superati positivamente, l’inattendibilità dei test psico-attitudinali, la contraddittorietà del giudizio rispetto ai titoli di studio, alle esperienze professionali, alle competenze tecniche e sportive e, infine, il fondamento della valutazione su mere apparenze anziché su elementi oggettivi.

Eccezioni del Ministero

Il Ministero dell’interno ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati, individuabili nei candidati vincitori o idonei dopo la pubblicazione della graduatoria. Ha inoltre dedotto l’improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione della graduatoria finale.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto rispettato il contraddittorio nel procedimento consultivo, poiché la relazione ministeriale era stata trasmessa al ricorrente, che aveva depositato una memoria di replica.

La questione decisiva è stata individuata nella mancata impugnazione della graduatoria finale. La graduatoria era stata regolarmente pubblicata e non era stata contestata dal ricorrente. In applicazione della giurisprudenza richiamata, il ricorso contro l’esclusione da un concorso per difetto dei requisiti attitudinali è procedibile solo quando sia impugnata anche la graduatoria finale. L’eventuale annullamento dell’esclusione, infatti, non sarebbe idoneo a incidere sulla graduatoria già approvata medio tempore, in assenza di nuove e autonome valutazioni degli interessi.

Esito

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Per tale ragione non ha esaminato l’eccezione relativa alla mancata notifica ai controinteressati né i motivi riguardanti la legittimità del giudizio di non idoneità psichica.

Oscuramento dei dati identificativi

A tutela dei diritti e della dignità dell’interessato, la Sezione ha disposto che fossero oscurate le generalità e ogni altro elemento idoneo a identificare il ricorrente, richiamando l’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e gli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.