Parere n. 1604/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS-, contro il Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare, avverso il decreto prot. n. M_D AB05933 REG2023 0460277 del 7 agosto 2023, recante rigetto del ricorso gerarchico avverso la scheda valutativa n. -OMISSIS-, ricompilata per il periodo 1 novembre 2019 – 31 ottobre 2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario avverso il decreto di rigetto del ricorso gerarchico contro la scheda valutativa ricompilata relativa al periodo 1 novembre 2019 – 31 ottobre 2020.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il rigetto del ricorso gerarchico proposto contro la quarta ricompilazione della scheda valutativa relativa al servizio prestato nel periodo 1 novembre 2019 – 31 ottobre 2020. Ha dedotto, in particolare, il contrasto tra il giudizio del compilatore, che aveva attribuito la qualifica finale di "eccellente", e quello del Primo revisore, che aveva espresso la qualifica "nella media"; il difetto, l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione; l’assenza di riscontri documentali e disciplinari sugli episodi valorizzati; l’introduzione di una contestazione nuova relativa all’avvicendamento del Comandante della Brigata dell’11 settembre 2020; la genericità delle espressioni utilizzate; l’illogicità del giudizio; nonché la sussistenza di un presunto astio o conflitto di interessi del Primo revisore, tale da imporne l’astensione. Il ricorrente ha inoltre invocato l’effetto conformativo della precedente sentenza del TAR che aveva disposto la ricompilazione della scheda.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato, dichiarando in parte inammissibile il primo motivo. La pretesa violazione dell’effetto conformativo della precedente sentenza del TAR avrebbe dovuto essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza davanti allo stesso Tribunale, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., e non mediante ricorso straordinario. Per il resto, la Sezione ha ritenuto legittima la valutazione contestata. I giudizi caratteristici sugli ufficiali delle Forze armate costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà, discriminazione, travisamento dei fatti o abnormità. Nel caso concreto, il Primo revisore aveva motivato la divergenza dal compilatore sia nella scheda sia nella relazione esplicativa, indicando episodi specifici verificatisi durante l’emergenza pandemica. L’assenza di provvedimenti disciplinari o rilievi formali non è stata ritenuta decisiva, poiché la valutazione caratteristica e la responsabilità disciplinare operano su piani distinti. È stata inoltre ritenuta legittima la divergenza tra compilatore e Primo revisore, in ragione della diversa posizione di osservazione e dei differenti elementi conoscitivi disponibili. Le precedenti valutazioni più favorevoli non determinano né un diritto acquisito alla conferma della qualifica né un obbligo di motivazione rafforzata, salvo il caso di attribuzione di valori estremi. Quanto all’astensione, la Sezione ha escluso la ricorrenza delle ipotesi tassative previste dall’art. 690, comma 1, d.P.R. n. 90/2010, rilevando che il generico riferimento ad astio o livore non era sorretto da elementi concreti e documentali. L’istanza cautelare è stata assorbita.
Osservazioni
Primo motivo – effetto conformativo della precedente sentenza
La censura con cui il ricorrente ha dedotto la violazione dei dicta della precedente sentenza del TAR è in parte inammissibile: la conformità dell’atto adottato in riedizione del potere al giudicato avrebbe dovuto essere contestata con giudizio di ottemperanza davanti allo stesso giudice, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., e non mediante ricorso straordinario.
Primo motivo – motivazione della scheda valutativa
La censura è infondata. La scheda e la relazione esplicativa del Primo revisore contengono una motivazione articolata e riferita a episodi specifici, concernenti la resistenza all’azione di comando, il rifiuto o ritardo nell’esecuzione di ordini, la rimodulazione del personale e l’episodio dell’11 settembre 2020.
Primo motivo – assenza di provvedimenti disciplinari
L’assenza di sanzioni disciplinari, rilievi formali o altri atti ufficiali non impedisce una valutazione negativa del rendimento. La valutazione caratteristica riguarda la professionalità e il rendimento complessivi, mentre il procedimento disciplinare riguarda specifiche violazioni dei doveri e i relativi piani non coincidono.
Primo motivo – divergenza tra compilatore e Primo revisore
La divergenza tra i giudizi non costituisce di per sé vizio di legittimità. Il Primo revisore non è vincolato al giudizio del compilatore e può valorizzare, in ragione della diversa posizione gerarchica e conoscitiva, ulteriori aspetti del comportamento e delle prestazioni dell’ufficiale.
Primo motivo – precedenti valutazioni più favorevoli
Le valutazioni relative a periodi diversi sono autonome. Il peggioramento rispetto a precedenti giudizi non determina un diritto alla conservazione della qualifica e, in assenza dell’attribuzione di valori estremi, non impone una motivazione rafforzata né un’analitica ricostruzione della carriera.
Secondo motivo – genericità e illogicità del giudizio
La censura è infondata poiché il ricorrente non ha dimostrato manifesta illogicità, arbitrarietà, discriminazione o travisamento dei fatti. Il giudizio sintetico è compatibile con la disciplina dei documenti caratteristici, purché, come nel caso concreto, sia sostenuto da elementi esplicativi adeguati.
Secondo motivo – obbligo di astensione del Primo revisore
Non ricorre alcuna ipotesi tassativa di astensione prevista dall’art. 690, comma 1, d.P.R. n. 90/2010. Il generico riferimento a un presunto astio o livore non integra un conflitto di interessi né dimostra uno sviamento, soprattutto considerando che il Primo revisore era il Comandante di Reggimento e aveva conoscenza diretta del valutando e degli episodi rilevanti.
Norme richiamate
artt. 24, 97 e 111 Cost.
Sono stati invocati dal ricorrente a sostegno delle censure di difetto di motivazione, imparzialità e garanzie procedimentali, ma non sono stati ritenuti violati.
artt. 3 e 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamati dal ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione e alla partecipazione procedimentale; il parere non ravvisa, sulla base della motivazione della scheda e della relazione esplicativa, una violazione rilevante.
art. 1025 d.lgs. n. 66/2010
Richiamato dal ricorrente nell’ambito della disciplina dei documenti caratteristici e della valutazione del personale militare; il parere non ne ravvisa la violazione.
art. 2 l. 5 novembre 1962, n. 1695
Richiamato dal ricorrente in relazione alla documentazione caratteristica; il parere conclude per la legittimità della valutazione contestata.
artt. 1 e 2 d.P.R. n. 213/2002
Richiamati quali disposizioni sulla compilazione dei documenti caratteristici; la Sezione ritiene rispettati i requisiti motivazionali e valutativi applicabili.
art. 6 d.P.R. n. 1431/1965
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’obbligo di motivazione della discordanza tra compilatore e Primo revisore; la Sezione ritiene che la discordanza sia stata adeguatamente motivata.
art. 689, comma 2, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
Disciplina l’astensione del superiore gerarchico per mancanza di sufficienti elementi di valutazione; nel caso concreto il Primo revisore si è avvalso dell’astensione prevista dalla disposizione.
art. 690, comma 1, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
Prevede ipotesi tassative di incompatibilità e astensione nella redazione dei documenti caratteristici. Il valutando non può invocare l’astensione sulla base di un generico rapporto non cordiale o di un presunto astio non dimostrato.
art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
La contestazione dell’inosservanza dell’effetto conformativo del giudicato deve essere proposta mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice che ha emesso la precedente pronuncia, non mediante ricorso straordinario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La contestazione dell’inosservanza dell’effetto conformativo di una sentenza amministrativa nella riedizione del potere deve essere proposta mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice che ha pronunciato la decisione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., e non mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- I giudizi formulati nelle schede valutative degli ufficiali delle Forze armate costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà, discriminazione, abnormità o palese travisamento dei presupposti di fatto.
- L’assenza di provvedimenti disciplinari o rilievi formali non impedisce una valutazione negativa del rendimento, poiché la valutazione caratteristica e il procedimento disciplinare hanno oggetto e finalità distinti: la prima riguarda il rendimento complessivo e la professionalità, il secondo specifiche violazioni dei doveri.
- La divergenza tra il giudizio del compilatore e quello del Primo revisore non costituisce di per sé illegittimità, poiché ciascuna autorità può esprimere una valutazione autonoma in relazione alla diversa posizione gerarchica, agli elementi conoscitivi disponibili e al periodo considerato.
- Le valutazioni caratteristiche riferite a periodi diversi sono autonome; precedenti giudizi più favorevoli non attribuiscono al militare un diritto acquisito alla conservazione della qualifica e, salvo l’attribuzione di valori estremi, non impongono una motivazione rafforzata sul peggioramento della valutazione.
- Le ipotesi di astensione previste dall’art. 690, comma 1, d.P.R. n. 90/2010 sono tassative. Un generico riferimento a ostilità, astio o mancanza di cordialità nei rapporti, non assistito da elementi concreti e documentali, non determina l’obbligo di astensione del superiore gerarchico.
Valutazione caratteristica di un ufficiale dell’Esercito
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto da un ufficiale dell’Esercito contro il Ministero della difesa. È stato impugnato il decreto che aveva rigettato il ricorso gerarchico avverso la scheda valutativa ricompilata per il periodo 1 novembre 2019 – 31 ottobre 2020.
Vicenda procedimentale
La scheda era stata precedentemente annullata in esito a due ricorsi gerarchici e, successivamente, a una pronuncia del TAR che aveva accolto l’impugnazione contro una precedente ricompilazione. In esecuzione della sentenza, l’Amministrazione ha disposto una quarta ricompilazione.
Nella nuova scheda il compilatore ha attribuito all’ufficiale la qualifica finale di "eccellente", mentre il Primo revisore ha espresso la qualifica "nella media", evidenziando criticità riferite al comportamento durante l’emergenza pandemica da COVID-19. Sono stati richiamati, in particolare, la resistenza all’azione di comando e il ritardo nell’esecuzione di ordini, il disappunto per la rimodulazione del personale, nonché problematiche relative all’assetto formale e alla gestione dell’avvicendamento del Comandante della Brigata dell’11 settembre 2020.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha denunciato il contrasto tra compilatore e Primo revisore, il difetto di motivazione, l’assenza di riscontri documentali o disciplinari, l’introduzione di una nuova contestazione relativa all’episodio dell’11 settembre 2020 e la genericità delle espressioni utilizzate nella scheda e nella relazione esplicativa.
Ha inoltre sostenuto che il giudizio del Primo revisore fosse illogico e sproporzionato, anche in rapporto alle precedenti valutazioni più favorevoli, e che il presunto astio del Comandante di Reggimento imponesse l’astensione per conflitto di interessi.
Effetto conformativo della precedente sentenza
La Sezione ha dichiarato in parte inammissibile la censura relativa alla mancata osservanza della precedente sentenza del TAR. Se il ricorrente intendeva sostenere che la nuova scheda non avesse rispettato i dicta della pronuncia, avrebbe dovuto proporre giudizio di ottemperanza davanti allo stesso Tribunale, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a. Il ricorso straordinario non è lo strumento idoneo per contestare direttamente l’inosservanza dell’effetto conformativo del giudicato.
Sindacato sulle schede valutative militari
La Sezione ha ribadito che i giudizi resi dai superiori gerarchici sugli ufficiali delle Forze armate costituiscono espressione di discrezionalità tecnica. Il sindacato di legittimità è circoscritto ai casi di manifesta illogicità, arbitrarietà, discriminazione, abnormità o palese travisamento dei presupposti di fatto.
La scheda ricompilata è stata ritenuta adeguatamente motivata. Il Primo revisore ha illustrato le ragioni della discordanza dal compilatore sia nella parte IV della scheda sia nella relazione esplicativa, indicando episodi concreti e collegandoli alla valutazione finale.
Assenza di sanzioni disciplinari e autonomia della valutazione
L’assenza di procedimenti o sanzioni disciplinari non è stata ritenuta decisiva. La valutazione caratteristica mira ad accertare il rendimento complessivo e la professionalità dimostrata, mentre il procedimento disciplinare riguarda specifiche violazioni dei doveri. Un atteggiamento poco collaborativo, una flessione del rendimento o una ridotta motivazione possono incidere negativamente sulla scheda anche se non integrano un illecito disciplinare.
La Sezione ha inoltre precisato che la valutazione può fondarsi sulle osservazioni dirette del superiore gerarchico e non richiede necessariamente la formalizzazione degli episodi in atti disciplinari o rilievi ufficiali.
Divergenza tra compilatore e Primo revisore
La difformità dei giudizi non costituisce, di per sé, un vizio. Il compilatore e il Primo revisore occupano posizioni diverse e possono disporre di differenti elementi di osservazione. In particolare, il Comandante di Reggimento può acquisire conoscenze ulteriori sulle attività di staff, sui compiti di coordinamento e sugli episodi direttamente gestiti.
La Sezione ha escluso anche che la precedente attribuzione di qualifiche più elevate vincolasse la nuova valutazione. Ogni scheda riguarda un periodo determinato e deve riflettere autonomamente la qualità del servizio prestato in quel periodo. Non esiste, quindi, un diritto acquisito alla conferma della qualifica precedente.
Motivazione e andamento delle valutazioni
Il peggioramento rispetto a precedenti giudizi non determina automaticamente un obbligo di motivazione rafforzata. Un’esigenza di motivazione specifica sussiste soprattutto in presenza dell’attribuzione di valori estremi, positivi o negativi. In via ordinaria è sufficiente un giudizio sintetico, purché coerente e adeguatamente sostenuto dagli elementi valutativi disponibili.
Il rendimento può variare nel tempo in funzione degli incarichi, delle responsabilità, delle autorità valutatrici e delle condizioni operative. La pandemia da COVID-19 è stata considerata un periodo caratterizzato da condizioni peculiari, nel quale potevano emergere flessioni nelle prestazioni o nella motivazione.
Astensione e conflitto di interessi
La Sezione ha escluso l’obbligo di astensione del Primo revisore. Le ipotesi previste dall’art. 690, comma 1, d.P.R. n. 90/2010 sono tassative e il ricorrente non ha allegato elementi concreti, oggettivi e documentali idonei a dimostrare un conflitto di interessi.
Il generico riferimento ad astio, livore o mancanza di cordialità non è sufficiente. Il Primo revisore era il Comandante di Reggimento durante il periodo valutato e, proprio in ragione della posizione ricoperta, aveva il potere-dovere di esprimere il giudizio e poteva disporre di elementi conoscitivi ulteriori rispetto al compilatore.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. L’istanza cautelare è stata assorbita. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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